Partecipazione all’associazione per il narcotraffico e poteri del riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 27881 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone una diversa ricostruzione dei fatti. Al giudice di legittimità spetta il solo controllo di congruità e coerenza logica del provvedimento del tribunale del riesame. Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, presuppone un accordo criminoso idoneo a creare un vincolo stabile tra almeno tre persone, un programma diretto a una serie indeterminata di delitti e un minimo di organizzazione stabile. Non è richiesta un’organizzazione complessa o verticistica, essendo sufficiente un assetto anche elementare, purché idoneo a fornire stabile supporto alle singole deliberazioni criminose. La prova della partecipazione può desumersi da qualsiasi comportamento che apporti un contributo, anche minimo ma non insignificante, consapevolmente funzionale al programma delittuoso.
Il Fatto
Il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere nei confronti dell’indagato, ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al narcotraffico e di tre reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: l’insussistenza del sodalizio e della partecipazione del ricorrente, che sarebbe ancora in fase progettuale; l’assenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.; l’illegittimità del riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità; l’erronea valutazione delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce anzitutto il perimetro del giudizio di legittimità: il ricorso avverso provvedimenti de libertate è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, restando estranea ogni rivalutazione del materiale indiziario. Il compito della Corte è verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e se la motivazione sia congrua rispetto ai principi che governano l’apprezzamento probatorio.
Quanto al primo motivo, i giudici richiamano i principi consolidati sull’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: non è necessaria la complessità organizzativa, potendo il sodalizio presentare un assetto elementare o orizzontale. Il contributo partecipativo può essere desunto anche da condotte diverse dal concorso nei singoli traffici, purché consapevolmente funzionali al programma. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare stabilmente all’accordo e può desumersi da comportamenti di attiva partecipazione alla vita dell’associazione.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato le conversazioni intercettate, la ripartizione dei ruoli e le cautele adottate dagli associati. La costante raccolta di denaro e la ricerca di canali di fornitura sono state lette come indici di un sodalizio già operativo. Il ricorso, secondo la Corte, non ha indicato specifici passaggi idonei a incrinare il percorso argomentativo, limitandosi a sollecitare una rilettura di merito inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo è giudicato generico: il Tribunale avrebbe congruamente spiegato, sulla base delle conversazioni, la consapevolezza del ricorrente di contribuire al rafforzamento della locale mafiosa. Il terzo motivo difetta di interesse, poiché la ricorrenza dell’aggravante dell’ingente quantità non incide sui termini di custodia cautelare, parametrati alla pena massima di ventiquattro anni prevista per il reato associativo. Il quarto motivo, infine, sollecita anch’esso una diversa valutazione degli elementi, risultando inammissibile. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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