Domanda cautelare del PM delimita i destinatari dei divieti ex art. 282-ter (Cass. pen. Sez. VI n. 24730 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’individuazione di esigenze cautelari nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella originaria domanda costituisce prerogativa del pubblico ministero, titolare esclusivo del potere di iniziativa sulla cautela ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. Il giudice non può quindi estendere d’ufficio il divieto di avvicinamento e il connesso divieto di comunicazione a soggetti non contemplati dalla richiesta del pubblico ministero, né in presenza di un parere favorevole alla revoca espresso dall’accusa. Le prescrizioni così introdotte, non essendo meramente esecutive ma integrando esigenze ulteriori di cautela, sono affette da nullità e vanno espunte senza necessità di rinvio. L’estensione del divieto a terzi è ammessa solo se sorretta da specifica domanda e da adeguata motivazione sulle ragioni delle aggiuntive limitazioni.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravati ai sensi dell’art. 572, comma 2, cod. pen., si vedeva applicare dal GIP del Tribunale di Venezia il divieto di avvicinamento alla moglie, il divieto di comunicazione con la moglie e i figli e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La contestazione provvisoria richiamava condotte vessatorie, ingiurie, espressioni intimidatorie proferite anche alla presenza dei figli minori e un tentativo di speronamento dell’autovettura della coniuge.
Il GIP rigettava l’istanza di revoca; il Tribunale di Venezia respingeva l’appello cautelare. Il ricorrente impugnava in Cassazione con due motivi: violazione del principio della domanda cautelare quanto ai divieti estesi ai figli minori, e carenza di motivazione sull’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposto in luogo del braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dell’appello cautelare aveva ritenuto che spettasse al giudice della ordinanza genetica il potere di conformare, anche di iniziativa, la misura, “riempiendola” di contenuti ulteriori. Su questa base aveva esteso il divieto di avvicinamento ai figli minori, valorizzando la violenza assistita, il rischio di strumentalizzazione delle visite e le possibili reazioni incontrollate dell’indagato.
La Corte rileva che i precedenti evocati dal Tribunale non pertinenti. Il principio secondo cui il divieto di avvicinamento può estendersi a soggetti diversi dalla persona offesa — Sez. V n. 40881 del 18.11.2025 — riguardava il compagno convivente della vittima, non l’assenza di domanda del pubblico ministero. Analogamente, la possibilità per il giudice di calibrare “prescrizioni e modalità esecutive” — Sez. V n. 7228 dell’11.01.2023 — attiene a profili esecutivi, non alla individuazione di nuove esigenze di cautela.
Nella vicenda, invece, il Tribunale ha introdotto una prescrizione essenziale, non meramente esecutiva, delineando autonomamente esigenze ulteriori ex art. 282-ter cod. proc. pen. in assenza di iniziativa del pubblico ministero e anzi in presenza di un consenso alla revoca da parte dell’accusa.
La Corte richiama il principio della domanda cautelare fissato dalle Sezioni Unite n. 8388 del 22.01.2009, che — rifacendosi a Corte cost. n. 4 del 1992 — esclude che il giudice possa applicare una misura in mancanza di domanda del pubblico ministero (extra petita) o adottarne una più grave di quella richiesta (ultra petita). Ne deriva che l’individuazione di esigenze cautelari verso soggetti diversi da quelli indicati nella domanda originaria spetta esclusivamente al pubblico ministero. Le statuizioni relative ai figli minori vanno pertanto espunte, senza rinvio.
Analoga sorte tocca al divieto di comunicazione con i figli, configurato dall’art. 282-ter, comma 3, cod. proc. pen. come rafforzativo del divieto di avvicinamento; travolto questo, non ha senso mantenerlo. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 6934 dell’08.09.2020, che già stigmatizzava la mancanza della richiesta del pubblico ministero.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che l’applicazione delle modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. è divenuta obbligatoria con l’art. 12 della legge n. 168/2023. La Corte cost. n. 173 del 2024 ha però offerto un’interpretazione adeguatrice: nel caso di non fattibilità tecnica del dispositivo, il giudice deve rivalutare le esigenze cautelari secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità — modulo già indicato da Sez. Un. n. 20769 del 28.04.2016 — potendo scegliere anche una misura più lieve. L’automatismo sostitutivo, confermato dal Tribunale, non è conforme a tale lettura: sul punto si dispone annullamento con rinvio.
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Nota della Redazione
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