Sospensione del rimborso IVA su carichi pendenti e prova del controcredito (Cass. civ. Sez. V n. 20401 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di carichi pendenti, l’Amministrazione finanziaria può sospendere il rimborso del credito IVA sulla base dell’estratto di ruolo o delle risultanze dell’anagrafe tributaria, senza necessità di provare in giudizio l’avvenuta notificazione degli atti. Il cessionario del credito IVA, che agisce per il rimborso, è attore in senso sostanziale: su di lui grava la prova del credito e l’Ufficio può opporre mere difese, non soggette a preclusioni, anche nel giudizio di rinvio. La sospensione è riconducibile ai principi generali in materia di obbligazioni, per l’eccezione di compensazione, e all’istituto del fermo amministrativo. È inammissibile, perché non più proponibile, la censura di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.

Il Fatto

Una banca, quale incorporante di una società finanziaria, aveva acquistato da una società in liquidazione coatta amministrativa un credito IVA per complessivi 208.059,00 euro, riferito a due annualità. Il rimborso, richiesto con il relativo modello, era stato dapprima tacitamente rifiutato e poi sospeso dall’Amministrazione finanziaria per la presenza di carichi pendenti.

La società contribuente impugnò il silenzio rifiuto e il provvedimento di sospensione. I ricorsi riuniti furono rigettati in primo grado e la Commissione tributaria regionale confermò la decisione, negando la legittimazione del cessionario e la giurisdizione del giudice tributario. La Cassazione, con una prima ordinanza, accolse il ricorso e rinviò la causa al giudice d’appello. Riassunta la causa, la CTR rigettò l’appello, ritenendo l’estratto di ruolo idoneo a provare i carichi pendenti e non provata l’esistenza del credito. Da qui il nuovo ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, per ragioni logico-giuridiche. L’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 disciplinano diverse ipotesi di sospensione. A queste si aggiunge la sospensione per carichi pendenti, che la giurisprudenza riconduce ai principi generali in materia di obbligazioni, per l’eccezione di compensazione, e all’istituto del fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, r.d. n. 2440 del 1923.

Su questa base il Collegio ritiene che l’Amministrazione potesse sospendere il rimborso sulla base dell’estratto di ruolo o delle risultanze dell’anagrafe tributaria, senza provare in giudizio la notificazione degli atti. Richiama il principio per cui, in caso di controcredito non tributario, l’Ufficio può applicare il fermo amministrativo purché vanti una idonea ragione di credito e la pretesa sia connotata dal fumus boni iuris.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Nelle controversie sul rigetto dell’istanza di rimborso il contribuente è attore anche sostanziale: l’Amministrazione può quindi prospettare argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione del diniego e le sue difese non soggiacciono a preclusioni. Ciò vale anche nel giudizio di rinvio, salvo che si sia formato un giudicato interno sull’esistenza o sull’entità del credito, nella specie escluso.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Opera la preclusione della doppia conforme e, comunque, il vizio di motivazione non è più denunciabile nella versione del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, che circoscrive il sindacato al minimo costituzionale e all’omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte rigetta il secondo motivo e dichiara inammissibili il primo e il terzo, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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