Riassunzione notificata all’ente impositore errato e vizio di costituzione (Cass. civ. Sez. V n. 17771 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, la notifica dell’atto di riassunzione eseguita nei confronti di un soggetto diverso dall’ente impositore, controparte del giudizio rescissorio, è inidonea a instaurare il contraddittorio e non determina la costituzione dell’ente medesimo. Il giudice di rinvio che, nel dichiarare la contumacia dell’Agenzia, non rilevi l’errore del destinatario della notifica incorre in error in iudicando censurabile in cassazione. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, mentre resta ferma, per il formarsi del giudicato interno, la decisione non attinta dai mezzi di impugnazione.
Il Fatto
Ad un professionista venivano notificati due avvisi di accertamento ai fini IRAP per gli anni d’imposta 2010 e 2011. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla C.t.p. di Pescara, che accoglieva il ricorso. Seguiva l’appello del contribuente dinanzi alla C.t.r. dell’Abruzzo, limitato alle sole spese, definito con rideterminazione delle spese di primo grado.
La vicenda approdava in cassazione, ove la Corte cassava parzialmente la decisione di appello sul punto della liquidazione delle spese e rinviava alla C.t.r. In sede di rinvio la commissione riformava la precedente pronuncia accogliendo l’appello del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva nuovamente per cassazione, deducendo che la controparte non aveva mai ricevuto la notifica dell’atto di riassunzione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di rinvio. L’Ufficio censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 62 e 63 D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la C.t.r. abbia dichiarato non costituito l’ente impositore quando in realtà la notifica dell’atto di riassunzione era stata indirizzata ad un soggetto diverso.
La Corte ritiene il motivo fondato. Dagli atti emerge che il ricorso in riassunzione, proposto a seguito dell’ordinanza di rinvio, è stato notificato, tramite pec, nei confronti di un soggetto diverso dall’Agenzia delle Entrate, e cioè dell’ente di riscossione, anziché nei confronti della controparte sostanziale del giudizio di legittimità.
L’errore nella individuazione del destinatario della notifica ha quindi impedito la corretta instaurazione del contraddittorio. La C.t.r. ha tratto da tale errore una conclusione opposta, affermando che il contribuente aveva riassunto il procedimento e che l’Agenzia non si era costituita nella fase di rinvio.
Il percorso argomentativo della Corte conduce all’accoglimento del ricorso: la sentenza impugnata va cassata e il giudizio di rinvio deve essere dichiarato estinto, perché la riassunzione non è stata ritualmente notificata alla parte nei cui confronti doveva essere instaurato il contraddittorio.
La Corte non trascura l’esito sostanziale della vicenda. Richiamando il principio del giudicato interno — che può formarsi solo su un capo autonomo della sentenza che risolva una questione dotata di propria individualità — rileva che la decisione della C.t.p. di illegittimità dell’accertamento non è stata attinta dai mezzi di impugnazione. Resta pertanto confermata la pronuncia di illegittimità dell’atto impositivo. La Corte richiama sul punto Cass. n. 16956/2016 e Cass. n. 16002/2023. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate secondo la soccombenza.
Nota della Redazione
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