Sostituzione di persona per attivazione di utenze altrui senza consenso (Cass. pen. Sez. V n. 9407 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sostituzione di persona di cui all’art. 494 cod. pen. è sussidiario rispetto agli altri reati contro la fede pubblica soltanto quando il fatto sia unico e riconducibile contemporaneamente a entrambe le fattispecie; in presenza di più azioni separate si ha invece concorso materiale di reati. Integra la sostituzione di persona, e non la falsità in scrittura privata di cui all’art. 485 cod. pen., la condotta di chi, avendo la disponibilità dei dati personali altrui, compila e sottoscrive a nome e all’insaputa del titolare i contratti di attivazione di ulteriori utenze telefoniche, traendone un profitto. Il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 7 giugno 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 19 dicembre 2022, ha riconosciuto al ricorrente la sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la condanna per il reato di sostituzione di persona, oltre statuizioni civili.
Al ricorrente si contestava di aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, formato la falsa firma della persona offesa, compilato i relativi moduli contrattuali e utilizzato i suoi dati personali per attivare tre utenze telefoniche a sua insaputa, procurandosi un profitto tramite le provvigioni per l’attivazione di nuove utenze. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è nel complesso infondato. Il primo motivo — che invocava la riqualificazione del fatto nella fattispecie, già abrogata, della falsità in scrittura privata — è respinto muovendo dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 494 cod. pen. (“se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica”): il delitto è assorbito in altra figura criminosa solo in presenza di un fatto unico, mentre una pluralità di azioni separate dà luogo a concorso materiale.
La Corte distingue nettamente l’oggetto della tutela delle due norme. L’art. 485 cod. pen. protegge la fiducia nella sicurezza della circolazione dei documenti e la loro genuinità, con consumazione che prescinde dal pregiudizio patrimoniale; l’art. 494 cod. pen. tutela invece la fede pubblica, contro gli inganni relativi all’identità o agli attributi sociali della persona, idonei a superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha esaustivamente motivato la sussumibilità del fatto nella fattispecie contestata: il ricorrente aveva la disponibilità dei documenti e dei dati della persona offesa, trasmessi al solo fine di attivare legittimamente un’utenza, e se ne era servito per formare, compilare e sottoscrivere a nome e all’insaputa della medesima i contratti di tre ulteriori utenze. Richiamando il costante indirizzo di legittimità in tema di creazione di account e sim-card, la Corte ribadisce che la condotta ricade nell’art. 494 cod. pen., a prescindere dalla propalazione all’esterno delle generalità utilizzate.
Irrilevante è poi la circostanza che i documenti fossero nella disponibilità di terzi o che le schede fossero state attivate materialmente da un collega, poiché il dolo specifico richiesto dalla fattispecie consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, anche non patrimoniale, o di recare ad altri un danno. Il secondo motivo, sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato: la sentenza impugnata si sofferma sul disvalore della condotta, sulla sua reiterazione nel tempo e sull’entità del danno, anche non patrimoniale, subito dalla persona offesa. Il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, è parimenti infondato: non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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