Divisione ereditaria, testamento olografo prodotto in appello e composizione dell’asse (Cass. civ. Sez. II n. 11396 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di divisione ereditaria proposta in appello sulla base di un testamento olografo pubblicato solo dopo la sentenza di primo grado non costituisce domanda nuova e non viola l’art. 345 cod. proc. civ., poiché il titolo della delazione non incide sul petitum, dato dai beni da dividere, né sulla causa petendi, fondata sulla comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa. Il giudice di appello deve perciò valutare autonomamente, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., se il documento sia indispensabile ai fini della decisione. Nella ricostruzione dell’asse ereditario non possono essere inclusi, ai fini dell’assegnazione, i beni alienati a terzi dal coerede prima dell’apertura della successione e prima del giudicato sulla simulazione, quando non è provata l’anteriorità della trascrizione della domanda di accertamento rispetto alla trascrizione dell’acquisto dei terzi. Il valore di quei beni e i frutti percepiti rilevano però ai fini del rendiconto e del risarcimento verso il coerede pretermesso. Gli atti di scioglimento delle comunioni su immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 47/1985 sono validi in presenza di domande di sanatoria con versamento delle prime due rate di oblazione.

Il Fatto

Una coerede convenne in giudizio gli eredi del fratello de cuius chiedendo l’apertura della successione legittima del padre, lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione della metà dei beni e il rendiconto dei frutti dei beni posseduti in via esclusiva dagli altri coeredi fin dalla vendita dichiarata nulla per simulazione assoluta.

Il Tribunale dispose la divisione e condannò gli eredi al pagamento dei frutti. La Corte d’Appello rigettò l’appello principale e quelli incidentali. In sede di legittimità il ricorso principale e quello incidentale autonomo censurarono la composizione dell’asse ereditario, la qualificazione come domanda nuova di quella basata sul testamento olografo prodotto in secondo grado, la decorrenza del rendiconto e la regolarità urbanistica degli immobili da dividere.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di improcedibilità dei ricorsi: la notificazione del ricorso era avvenuta prima della scadenza del termine breve, circostanza che assicura comunque lo scopo della prescrizione e consente il controllo della tempestività dell’impugnazione.

Quanto all’asse ereditario, la Corte ribadisce che l’universalità della divisione impone di ricomprendere, di norma, tutti i beni relitti. Il riferimento catastale contenuto nell’atto introduttivo è meramente esemplificativo: l’individuazione dei beni costituisce problema di prova e non di fissazione del thema decidendum, con la conseguenza che l’inclusione delle particelle emerse in istruttoria non integra ultrapetizione.

Diverso è il discorso per i beni alienati a terzi dal coerede prima dell’apertura della successione. Poiché non risulta provata l’anteriorità della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione rispetto alla trascrizione dell’acquisto dei terzi, quei beni non entrano nell’asse. La Corte esclude l’applicabilità del principio dell’efficacia meramente obbligatoria delle vendite compiute dal coerede prima dell’assegnazione, perché l’alienante non era ancora erede né agiva come coerede. Il loro valore e i frutti rilevano tuttavia come risarcimento del danno subito dalla coerede pretermessa.

La Corte accoglie il motivo sul testamento olografo: una volta proposta la domanda di divisione, quella diretta a ottenerla in forza di un testamento successivamente pubblicato è ammissibile in appello. Il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale e non altera gli elementi essenziali della domanda. Il giudice di rinvio dovrà valutare autonomamente la ritualità dell’acquisizione e l’attribuibilità del testamento.

È invece infondato il motivo sull’abusivismo edilizio. Le costruzioni, realizzate prima del 1985, erano accompagnate da domande di sanatoria con versamento delle oblazioni: per i trasferimenti anteriori alla vigenza dell’art. 46 d.P.R. n. 380/2001 ciò è sufficiente. La Corte dichiara inammissibili i motivi sulla qualificazione delle ordinanze istruttorie e infondati quelli sul rimborso delle migliorie, non essendo provati epoca e autore delle costruzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *