Sostituzione del relatore in appello: mera irregolarità interna senza nullità (Cass. civ. Sez. III n. 4261 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio d’appello non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore operata senza l’osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ.; tale violazione costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza. Parimenti, l’inosservanza del principio di immutabilità del giudice istruttore, determinata da esigenze di organizzazione interna all’ufficio, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione, è irregolarità priva di sanzione di nullità e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dalla pronuncia di cassazione, sicché non è necessario che la parte insista nel chiedere la riforma della sentenza di primo grado.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’Amministrazione finanziaria al pagamento di una somma per canoni e accessori maturati in un rapporto di locazione relativo a un immobile destinato a sede di un ufficio del registro, determinando il canone annuo in misura superiore a quella contrattuale per il periodo di protratta occupazione successiva alla scadenza. La Corte d’appello aveva rideterminato l’importo in misura minore, ritenendo coperta da giudicato la questione relativa alla misura del canone.
Su ricorso della società locatrice e ricorso incidentale dell’Amministrazione, la Cassazione aveva rigettato il ricorso principale, accolto quello incidentale e cassato con rinvio, disponendo anche la liquidazione delle spese. Il giudizio è stato riassunto dall’Amministrazione davanti alla Corte d’appello, che ha accertato un credito minore della società e ha accolto la domanda restitutoria della parte pubblica per l’importo versato in eccesso. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per immotivata sostituzione del giudice relatore: dall’udienza collegiale risultava nominata una relatrice, mentre la sentenza era stata redatta dal Presidente. La Corte ha respinto la censura, richiamando il fermo orientamento secondo cui la sostituzione del relatore in appello, senza le modalità degli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., è irregolarità interna che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza; in tal senso sono richiamati i precedenti ordinanza n. 14554 del 2022, sentenza n. 7622 del 2010 e ordinanza n. 12982 del 2022.
Nel caso in esame la Corte ha ravvisato una situazione assimilabile a quella oggetto dell’ordinanza n. 12982: la relatrice originaria, rimasta a comporre il collegio, era stata sostituita nella redazione dal Presidente. Le ragioni della sostituzione possono essere diverse – organizzazione interna, riparto del carico di lavoro, dissenso rispetto all’esito – ma da essa non può derivare la nullità della sentenza.
Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. e l’omesso esame dell’individuazione della persona fisica che rappresenta l’ente. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, perché la questione era già stata affrontata e superata nei gradi di merito e il ricorrente non si è confrontato con tale ratio decidendi.
Il terzo motivo prospettava la mancata riproposizione delle domande originarie e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il motivo è stato giudicato, ove non inammissibile, privo di fondamento: la sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello in qualità di giudice di rinvio, vincolato dalla precedente pronuncia di cassazione, e non era necessario che l’Amministrazione chiedesse espressamente la riforma della sentenza del Tribunale. Il motivo viola inoltre l’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.
Il quarto motivo censurava la valutazione della consulenza tecnica contabile e il principio di non contestazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, in via preliminare per l’inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. quanto agli atti fondanti, e comunque perché la società, pur partendo dalla corretta premessa sul compito del giudice di rinvio, non ha contestato l’affermazione relativa al versamento in eccesso, ormai fatto accertato. Il ricorso è stato così rigettato, con le conseguenze di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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