Cessione di azienda e potenzialità produttiva: la qualificazione resta interna all’atto registrato (Cass. civ. Sez. V n. 8885 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la qualificazione dell’atto presentato per la registrazione, da operare ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, è interna all’atto medesimo e al suo oggetto contrattuale. La preclusione alla valutazione degli elementi extratestuali, conseguente alla riformulazione della norma ad opera della legge n. 205/2017, opera sul piano della qualificazione giuridica e della sussunzione dell’atto in uno dei tipi prefigurati dalla disciplina sostanziale del tributo, non anche con riferimento all’accertamento in fatto del contenuto dell’atto registrato. Non integra eccezione in senso stretto, vietata in appello dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, la deduzione che contesti la qualificazione giuridica dell’oggetto contrattuale e l’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa impositiva. Ai fini della configurabilità della cessione di azienda non si richiede l’attuale esercizio dell’impresa, essendo sufficiente l’attitudine potenziale dei beni ceduti all’esercizio di un’attività economica, sempre che il complesso trasferito conservi un residuo di organizzazione organicamente finalizzato ex ante a tale esercizio.
Il Fatto
Una società di diritto estero, socia unica di una società italiana cancellata dal registro delle imprese, impugna un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle Entrate. L’atto impositivo riqualifica in termini di cessione di azienda — e non di cessione di beni soggetta a IVA — il contratto concluso tra la cedente e la cessionaria, avente ad oggetto l’autorizzazione unica all’esercizio di un impianto fotovoltaico, un contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie, il progetto dell’impianto e il diritto di allaccio alla rete elettrica.
Il giudice di prime cure disattende l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale del Lazio rigetta l’appello. La società propone ricorso per cassazione articolato in sedici motivi, deducendo tra l’altro la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione e l’erronea qualificazione del contratto come cessione d’azienda, in difetto di dotazioni strumentali e della realizzazione stessa dell’impianto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa processuale. Alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost. e di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., è consentito omettere la cassazione con rinvio quando la questione di diritto prospettata con il motivo su cui il giudice d’appello abbia omesso di pronunciarsi risulti infondata, sì che la statuizione da rendere confermi il dispositivo impugnato senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.
Su questa base il primo motivo è rigettato, con assorbimento del secondo, terzo e quarto. Le questioni di nullità dell’avviso di liquidazione — difetto di motivazione, decadenza dal potere impositivo per errata qualificazione dell’imposta come suppletiva o complementare, difetto di contraddittorio preventivo — erano state introdotte solo con l’atto di appello. Esse integrano eccezioni in senso stretto, perché fanno valere fatti ad efficacia modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa fiscale, come tali precluse dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
Il quinto motivo è parimenti rigettato. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ne impone una lettura come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La motivazione per relationem è legittima quando consente di ricavare un percorso argomentativo adeguato.
È invece fondato il decimo motivo. Il giudice del gravame aveva ritenuto nuova la deduzione sul difetto di cessione di elementi materiali dell’organizzazione produttiva. La Corte rileva che tale allegazione si muoveva sul piano della mera contestazione della pretesa impositiva, senza introdurre fatti estintivi o impeditivi, e rimaneva interna al thema decidendum già segnato dall’identificazione dell’oggetto del contratto.
Da qui l’accoglimento, per quanto di ragione, del sesto e del nono motivo. La preclusione agli elementi extratestuali opera sulla qualificazione giuridica dell’atto, non sull’accertamento del suo oggetto: la fattispecie imponeva di verificare se il complesso ceduto conservasse un’attitudine potenziale all’esercizio d’impresa. Richiamando la giurisprudenza eurounitaria e le Sezioni unite, la Corte ribadisce che la cessione d’azienda non presuppone l’attuale esercizio dell’impresa, ma che la mera cessione di un’autorizzazione amministrativa, priva di beni strumentali, non integra di per sé potenzialità produttiva. Il giudice del rinvio dovrà rifare l’esame preclusosi in appello.
Nota della Redazione
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