Sovrafatturazione e operazioni oggettivamente inesistenti: nessuna ultrapetizione (Cass. civ. Sez. V n. 31863 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice di merito esamina la questione della sovrafatturazione dei costi, ove la stessa sia stata contestata nell’atto impositivo come fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti. La valutazione del giudice non amplia il thema decidendum, ma rientra nei limiti delle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria. Il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. Far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi costituisce realizzazione di operazioni oggettivamente inesistenti in parte qua.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2006, emesso nei confronti di una società e dei suoi soci per riprese fondate sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto i ricorsi, riconoscendo la detraibilità dell’IVA sugli acquisti nella misura del 50%.

La CGT2 Sicilia, previa riunione dei procedimenti, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e accolto quello dei contribuenti, soci della società, escludendo la contestazione della sovrafatturazione e reputando provata l’effettiva esistenza delle operazioni. Contro tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; i contribuenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. La ricorrente censura la sentenza laddove ha ravvisato un’ultrapetizione rispetto alla sovrafatturazione dei costi, richiamando le pagine dell’atto impositivo in cui la contestazione risulta già formulata, anche con riguardo alle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.

Il secondo motivo deduce l’error in procedendo per motivazione meramente apparente, ai sensi degli artt. 111, comma 6, Cost., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.: la sentenza impugnata sarebbe motivata per relationem a quanto dedotto nel giudizio connesso, con tecnica di mero “copia e incolla” delle argomentazioni di parte.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il potere-dovere del giudice di inquadrare i fatti e gli atti nell’esatta disciplina giuridica incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi. Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice altera gli elementi obiettivi dell’azione o attribuisce un bene diverso da quello conteso (Cass., 10/01/2025, n. 644).

Nel caso concreto, la contestazione relativa alla sovrafatturazione risulta riportata nell’atto impositivo e nell’atto di appello, ed è inquadrabile nella categoria delle operazioni oggettivamente inesistenti: «far lievitare i costi mediante fatturazione di forniture gonfiate negli importi» integra tali operazioni in parte qua. La sentenza impugnata, reputando la sovrafatturazione cosa distinta dall’operazione oggettivamente inesistente, ha ravvisato una conferma dell’avviso su contestazione mai formulata, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Non sussiste ultrapetizione quando il giudice esamina la sovrafatturazione qualora la stessa sia stata contestata nell’atto impositivo come fatturazione per operazioni in tutto o in parte inesistenti: la valutazione rientra nei limiti delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate (Cass., 25/06/2024, n. 17473). Il primo motivo è pertanto fondato, con assorbimento del secondo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *