Sequestro preventivo e sindacato sulla motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 25096 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è ammissibile solo quando si deduca la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non anche la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, denunciabili nel giudizio di legittimità soltanto con lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.. Nel valutare il fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla verifica astratta della corretta qualificazione giuridica del fatto, ma deve accertare la sussistenza di un concreto quadro indiziario e il vincolo tra la cosa e il reato. Ne consegue che, ove il tribunale del riesame abbia valorizzato elementi di fatto concreti, il vizio dedotto sotto l’apparente dizione della violazione di legge si risolve in un difetto di motivazione, non prospettabile in questa sede.

Il Fatto

Il Pubblico ministero presso il Tribunale procede per il reato di riciclaggio, ipotizzando la cessione, da una società a un’altra, di crediti fittizi acquistati da compagini societarie che avevano prodotto crediti in realtà inesistenti. Nell’ambito del procedimento il G.i.p. disponeva, nel febbraio 2026, il sequestro preventivo delle somme corrispondenti agli importi dei crediti ceduti, provvedimento convalidato e poi confermato in sede di riesame.

Investito dell’istanza di riesame, il Tribunale rigettava le doglianze della difesa, che lamentava l’assenza di elementi indiziari sulla consapevolezza della natura fittizia dei crediti. Avverso l’ordinanza di conferma gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale e processuale per avere il tribunale confermato il fumus commissi delicti senza approfondire la concretezza dell’ipotesi contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti fuori dai casi previsti dalla legge. Muove dal consolidato indirizzo secondo cui nella nozione di violazione di legge, unico motivo esperibile avverso i provvedimenti cautelari reali, rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta, denunciabili solo con il motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. A sostegno richiama Sez. U. n. 5876 del 28.01.2004 e Sez. U. n. 25080 del 28.05.2003, oltre a decisioni conformi di legittimità.

Il Collegio ricostruisce poi il quadro giurisprudenziale sul fumus commissi delicti. Al tradizionale canone che si accontenta della astratta sussumibilità del fatto nell’ipotesi di reato (Sez. I n. 18491 del 30.01.2018) si è affiancato un orientamento più rigoroso, secondo cui il giudice deve verificare un concreto quadro indiziario e il vincolo tra la cosa e il reato (Sez. VI n. 18183 del 23.11.2017; Sez. II n. 10231 del 08.11.2018). Il fumus richiesto esige elementi concreti che facciano apparire verosimile la commissione del reato, senza raggiungere la persuasività dell’art. 273 cod. proc. pen., propria delle misure personali.

Applicando tali principi, i ricorrenti deducono in realtà un difetto di motivazione sotto l’apparente violazione di legge. Il Tribunale del riesame ha dato atto delle risultanze investigative, valorizzando la natura obiettivamente fittizia dei crediti e la consapevolezza dell’indagato, desumibile anche dalle conversazioni intercettate, in un circuito di cessioni a catena. Tale percorso, coerente con la giurisprudenza sul tema (Sez. IV n. 20341 del 03.04.2024), non costituisce un mero simulacro di motivazione.

Quanto al profilo del dolo, la difesa contesta solo la conoscenza in concreto della natura fittizia dei crediti. Ma ciò nulla toglie alla obiettiva ricorrenza dell’ipotesi di reato e alla confiscabilità delle somme illecitamente percepite, poiché la valutazione del dolo attiene alla fase dell’accertamento della responsabilità personale. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con motivazione redatta in forma semplificata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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