Falso valutativo del PM e abolizione dell’abuso di ufficio (Cass. pen. Sez. 5 n. 9174 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico in relazione al momento valutativo della consulenza tecnica del pubblico ministero. Il perimetro oggettivo dell’art. 479 cod. pen. ricomprende sia le false attestazioni conseguenti alla distorsione della realtà materiale, sia quelle conseguenti a processi intellettivi di carattere valutativo. Il c.d. falso valutativo sussiste quando l’atto si confronti con una griglia di criteri normativamente determinati o tecnicamente certi e l’agente si discosti consapevolmente da tali criteri senza fornirne adeguata giustificazione. L’intervenuta abrogazione dell’abuso di ufficio ad opera della legge n. 114/2024 determina l’annullamento senza rinvio della sentenza per il giudizio di cui all’art. 323 cod. pen., con revoca delle statuizioni civili dipendenti.
Il Fatto
L’imputato, magistrato in servizio presso una Procura della Repubblica, era stato condannato in secondo grado per i delitti di abuso di ufficio e falso ideologico in atto pubblico, in concorso con i consulenti tecnici da lui nominati in un procedimento penale. La consulenza contestata aveva ad oggetto il bilancio di esercizio di un istituto di credito, risultato difforme dalle verifiche della Banca d’Italia. In seguito all’abrogazione del reato di cui all’art. 323 cod. pen., l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, relativo all’abolitio criminis del reato di abuso di ufficio. La legge n. 114 del 2024 ha abrogato l’art. 323 cod. pen., determinando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Le statuizioni civili dipendenti dal reato abrogato sono state revocate, fermo restando il diritto della parte civile di agire nella sede naturale per il risarcimento del danno.
Quanto al reato di falso, la Corte ha escluso che la punizione del c.d. falso valutativo contrasti con il divieto di analogia in malam partem. Il dato testuale dell’art. 479 cod. pen., riferendo la falsità all’attestazione e non al fatto, consente di includere nel perimetro oggettivo della norma anche gli enunciati valutativi, allorché il giudizio si fondi su premesse false o si discosti consapevolmente da criteri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi.
La Corte ha precisato che il requisito della qualifica pubblicistica è rispettato, poiché il consulente del pubblico ministero concorre oggettivamente allo svolgimento della funzione giudiziaria. In applicazione di tali principi al caso di specie, la falsità della consulenza è stata ravvisata nel consapevole scostamento dai parametri tecnici generalmente accettati, senza adeguata giustificazione, in un contesto caratterizzato da una griglia valutativa normativamente determinata quale quella del bilancio di esercizio.
Il motivo concernente l’elemento soggettivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e novità, non essendo stato coltivato in appello. Il decorso del termine prescrizionale, computato tenendo conto di due periodi di sospensione, ha determinato l’estinzione per prescrizione del reato di falso, maturata dopo la deliberazione della sentenza di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali e rigetto del ricorso agli effetti civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 323 c.p. – Articolo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…