Spaccio non occasionale e custodia cautelare per soggetti senza fissa dimora (Cass. pen. Sez. VI n. 37371 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei parametri dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 va condotta sincronicamente e non si esaurisce nell’entità dei quantitativi di volta in volta ceduti. Assume rilievo decisivo la costante disponibilità di stupefacenti e di stabili canali di rifornimento, nonché la capacità di soddisfare un’ampia platea di acquirenti con modalità strutturate. Ove tali elementi emergano, la condotta integra il reato non occasionale e resta esclusa la riqualificazione nel fatto di lieve entità, con conseguente inapplicabilità del limite di pena inferiore ad anni tre rilevante agli effetti dell’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. In tema di esigenze cautelari, il modesto tempo trascorso non esclude l’attualità della capacità operativa; nei confronti di soggetti privi di fissa dimora la custodia in carcere costituisce l’unica misura cautelare praticabile.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, ha riformato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Verona e ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due indagati, per reati di detenzione e cessione di cocaina e hashish a plurimi acquirenti, contestati in nove capi di imputazione.
Avverso tale ordinanza i due hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’inadeguatezza della misura applicata rispetto alle singole posizioni.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato i ricorsi infondati. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la richiesta di riqualificazione non si misura con gli elementi valorizzati dal Tribunale, che ha dato rilievo alla nutrita serie di episodi di cessione protrattisi per un biennio, alla disponibilità di due diverse specie di stupefacenti e alla capacità di rifornire un’ampia platea di acquirenti fidelizzati.
La Corte ha sottolineato che i ricorrenti operavano avvalendosi di collaboratori e disponendo di stabili canali di approvvigionamento, tali da assicurare anche l’acquisizione di partite di cocaina di peso rilevante. Il rapporto simbiotico tra i due ha reso irrilevante il minor numero di episodi contestati a uno solo di essi, poiché cumulativamente erano in grado di soddisfare le esigenze del mercato di riferimento, assicurando fungibilmente lo stupefacente agli stessi clienti.
Ha quindi affermato che non rileva l’entità dei quantitativi di volta in volta ceduti, ma la costante disponibilità di sostanze e di canali di rifornimento, con modalità strutturate idonee a soddisfare una vasta clientela. Il principio è stato ricondotto all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, che impone la valutazione sincronica dei parametri dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La dimensione del traffico, ha aggiunto la Corte, avrebbe comunque imposto di ravvisare la non occasionalità della condotta, con ricadute sull’entità della pena applicabile anche in caso di riqualificazione, non risultando fondato l’assunto dell’irrogabilità di una pena inferiore ad anni tre.
Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale sull’attualità delle esigenze cautelari. Il tempo trascorso è stato ritenuto assai modesto a fronte della reiterata attività di spaccio, protrattasi per anni e accertata anche di recente, con disponibilità di canali di rifornimento espressiva della perdurante attitudine a reiterare condotte analoghe. La Corte ha infine ritenuto non illogica la scelta della custodia in carcere: essa si impone per limitare la capacità di movimento sul territorio e costituisce l’unica cautela praticabile nei confronti di soggetti privi di fissa dimora, per i quali non sono applicabili misure contenitive in ambito domiciliare. Al rigetto è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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