Concussione, motivazione apparente sull’accertamento della causale della dazione (Cass. pen. Sez. VI n. 37365 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concussione, il tribunale del riesame che fondi l’accertamento della causale illecita della dazione di denaro essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, omettendo di rispondere ai rilievi difensivi e di chiarire il significato degli elementi richiamati a conforto, incorre in motivazione viziata. Le circostanze indiziarie polivalenti — quali l’allontanamento dei telefoni prima degli incontri o l’essersi la persona offesa trattenuta da sola con l’indagato — non possono essere valorizzate come univocamente deponenti per la prospettazione accusatoria. La contraddittorietà del narrato della persona offesa e la mancata confutazione dell’ipotesi alternativa prospettata dalla difesa impongono l’annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

Il Tribunale di Potenza, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, sindaco di un comune, in relazione al reato di cui all’art. 317 cod. pen., riformando l’ordinanza contraria del G.I.P.

All’indagato era contestato di avere costretto il proprietario di un complesso immobiliare, venduto nel 2019, a versargli la somma di euro 10.000, prospettandogli che, altrimenti, la vendita sarebbe saltata e non avrebbe ottenuto i titoli edilizi necessari per l’attività. Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sequenza temporale tra richiesta indebita e vendita, al ricorso alla categoria del notorio, all’autoingestione nella trattativa, all’attendibilità della persona offesa e alla prova della dazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso. Il Collegio muove dal dato pacifico, sottolineato da entrambi i giudici della cautela, del versamento di euro 10.000 da parte della persona offesa all’indagato, e individua il nodo della vicenda nella causale di tale versamento, su cui si registrano epiloghi diversi nei provvedimenti di merito.

Il G.I.P. aveva ritenuto plausibile anche l’ipotesi alternativa prospettata dall’indagato, non potendosi escludere che il pubblico ufficiale, a fronte di pregressi rapporti professionali, avesse colto l’occasione della sopravvenuta disponibilità di liquidità della persona offesa per monetizzare l’attività svolta in suo favore. Il Tribunale ha invece qualificato la causale come illecita, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni della persona offesa e l’episodio del ristorante, riferito dagli acquirenti ma pur sempre riportante dichiarazioni della stessa persona offesa.

Secondo la Corte, tale valutazione non è compiuta con il dovuto approfondimento. Il riesame non ha dato risposta ai rilievi difensivi secondo cui, dal narrato della persona offesa e dalla documentazione acquisita, la richiesta dell’indagato era intervenuta quando la vendita era ormai conclusa, sia pure con scrittura privata avente efficacia, circostanza che mal si concilia con la rappresentazione del sindaco come soggetto con il potere di far saltare l’affare. Né ha risposto ai rilievi sulle deposizioni degli acquirenti, dai quali risultava che l’indagato era stato coinvolto dalle parti e non si era ingerito autonomamente, essendo stato tecnico di fiducia della persona offesa anche per la negoziazione.

La Corte rileva inoltre che la persona offesa, presentatasi spontaneamente alla Guardia di finanza, aveva parlato di una minaccia di far saltare la vendita, mentre ai pubblici ministeri aveva riferito che il sindaco le aveva detto che, se non fosse stato per lui, non avrebbe venduto l’immobile: seconde dichiarazioni che ne valorizzano il ruolo nella vendita.

Quanto agli elementi di riscontro, il lasciare i telefoni fuori dallo studio e il trattenersi da soli con l’indagato appaiono ambigui e non univocamente deponenti, a fronte della pluralità di significati che possono assumere. Anche sulla seconda scrittura privata, asseritamente imposta, la motivazione non chiarisce perché la paternità dovesse attribuirsi all’unico soggetto che non traeva beneficio fiscale dal pagamento in nero di buona parte del prezzo. In presenza di tali criticità si impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Potenza ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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