Ricorso in cassazione limitato a vizi del consenso e pena illegale (Cass. pen. Sez. V n. 8582 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero all’illegalità della sanzione inflitta. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi di determinazione della pena che non si siano tradotti in una sanzione illegale, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La mancata previsione, per il concordato in appello, di limiti analoghi a quelli del patteggiamento non amplia l’area delle censure proponibili, restando il potere dispositivo delle parti consacrato nella decisione del giudice.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del GUP del Tribunale cittadino, aveva accolto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. formulata nell’interesse degli imputati, rideterminando la pena per i reati loro ascritti e confermando nel resto. La decisione interveniva a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte.
L’accusa riguardava la partecipazione a un’associazione di stampo camorristico, con ruoli differenziati, oltre a reati fine di estorsione, riciclaggio e detenzione e porto di armi aggravati dal fine di agevolare l’organizzazione. Gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio, continuazione, recidiva, identificazione dell’imputato, circostanze aggravanti e attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa sistematica. Il legge n. 103 del 2017, nel reintrodurre il concordato con rinuncia ai motivi di gravame, non ha dettato una disciplina specifica sulle censure proponibili in cassazione, prevedendo solo la declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia e all’illegalità della sanzione inflitta.
Restano estranei a questo perimetro i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi di determinazione della pena non trasfusi in una sanzione illegale, in quanto non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La Corte richiama sul punto Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 e Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, nonché Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 quanto alla proponibilità del motivo di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza.
Il Collegio osserva che l’assenza di simmetria tra i limiti del patteggiamento e la mancata previsione di analoghi limiti per il concordato non amplia le censure esperibili. Il potere dispositivo delle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata, secondo il principio già fissato da Sezioni Unite n. 5466 del 28/01/2004, richiamato anche con riferimento alla previgente disciplina del patteggiamento in appello.
Alla stregua di questi principi i ricorsi sono dichiarati inammissibili. I motivi dei primi due ricorrenti, che lamentano l’omessa motivazione sulla quantificazione della pena, sull’aumento per la recidiva e sugli aumenti per la continuazione, sono manifestamente infondati, non ravvisandosi ipotesi di pena illegale. Quanto al terzo ricorrente, l’erronea indicazione del cognome e il doppio aumento per la circostanza aggravante costituiscono un errore materiale, che esclude la dedotta contraddittorietà della motivazione, mentre le restanti censure non sono proponibili in sede di concordato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. Le spese della parte civile non sono liquidabili, poiché la sentenza impugnata le aveva escluse e il relativo punto non è stato oggetto di impugnazione.
Nota della Redazione
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