Spazio detentivo e fattori compensativi escludono il rimedio ex art. 35-ter (Cass. pen. Sez. VII n. 10238 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rimedio risarcitorio per detenzione in condizioni contrarie al senso di umanità, la valutazione dello spazio pro capite effettivamente fruito dal condannato e dei fattori compensativi costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Quando la cella misuri da tre a quattro metri quadri per detenuto, la violazione dell’art. 3 della Convenzione si configura solo se il fattore spazio si associ ad altri aspetti di inadeguatezza delle condizioni detentive, relativi all’accesso alle attività all’aperto, alla luce naturale o all’aria, alla ventilazione, al riscaldamento, alla riservatezza dei servizi igienici e alle basilari esigenze sanitarie. La possibilità di trascorrere fuori dalla cella non meno di quattro ore giornaliere, unita ad ulteriori attività trattamentali, integra quella sufficiente libertà di movimento che esclude il pregiudizio. Le censure che contestano in fatto tale ricostruzione sono inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza il ristoro previsto dall’art. 35-ter ord. penit. per i periodi di detenzione trascorsi dal 31 maggio 2021 al 9 gennaio 2024 presso la Casa circondariale di Palmi, deducendo di aver fruito di uno spazio pro capite ridotto. L’istanza era stata respinta e il reclamo conseguente rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria con ordinanza dell’8 ottobre 2024. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 35-ter ord. penit. e vizi di motivazione, anche con riguardo alla disciplina sul numero minimo di ore da trascorrere fuori dalle camere detentive.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi si risolvono in doglianze manifestamente infondate. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha valutato lo spazio pro capite con ragionamento immune da vizi, considerando quello fruito dal condannato, nel periodo indicato, come compreso tra tre e quattro metri quadri, sulla base delle informazioni assunte dall’Amministrazione penitenziaria. La conclusione è contestata dal ricorrente con argomenti di mero fatto, che non scalfiscono l’impianto della decisione impugnata.

Quanto ai fattori compensativi, la Corte osserva che il Tribunale ha ritenuto conforme alla normativa la possibilità, riscontrata in favore del detenuto, di trascorrere fuori dalla cella non meno di quattro ore giornaliere e di svolgere ulteriori attività trattamentali. Tale assetto gli ha garantito una sufficiente libertà di movimento al di fuori della camera di pernottamento, assicurata dallo svolgimento di adeguate attività.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che le deduzioni difensive — orari delle attività ulteriori, presenza di acqua calda solo in determinati periodi, scarsa aerazione e luminosità — sono versate in fatto e, per di più, aspecifiche. Il Tribunale ha segnalato che le ore da trascorrere all’aria aperta non sono inferiori a quattro e dunque non limitate a quattro, ed è stato comunque assicurato lo svolgimento di ulteriori attività trattamentali idonee a garantire libertà di movimento fuori dalla cella di pernottamento: punto della deliberazione non specificamente avversato.

La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU indicata nel ricorso, secondo cui, in casi di cella più grande — da tre a quattro metri quadri per detenuto — la violazione dell’art. 3 della Convenzione si rileva soltanto se il fattore spazio si associ ad altri aspetti di inadeguatezza delle condizioni detentive, relativi all’accesso alle attività all’aperto, alla luce naturale o all’aria, alla ventilazione, all’adeguatezza del riscaldamento, alla possibilità di usare la toilette nella riservatezza e al rispetto delle basilari esigenze sanitarie ed igieniche. Il provvedimento prodotto in sede di merito dalla difesa attiene invece alla posizione di altro detenuto e alla specifica vicenda detentiva di quel soggetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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