Lavoro di pubblica utilità: onere di attivazione del condannato dopo l’ingiunzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 17036 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena, il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’ufficio di esecuzione penale esterna, ha l’onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva, non essendo previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato. La revoca della sanzione sostitutiva è pertanto legittima quando l’inerzia del condannato, successiva all’avvio del procedimento, risulti accertata e ingiustificata. Non rileva, in tale fase, la questione dell’onere di avvio del procedimento, che grava sull’autorità giudiziaria solo prima dell’effettiva comunicazione al condannato.

Il Fatto

Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta con precedente sentenza, ripristinando la pena originaria e la sanzione amministrativa accessoria.

Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 e 655 cod. proc. pen. La difesa sosteneva che il Tribunale non avrebbe potuto revocare la sanzione senza verificare se, prima della segnalazione dell’Ente, fosse stata effettivamente comunicata e avviata la fase esecutiva per lo svolgimento dei lavori, omettendo di indicare il rispetto della sequenza procedimentale prevista dall’art. 43 d.lgs. n. 274/2000.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come la doglianza difensiva muovesse da un errato presupposto. Il ricorrente aveva prospettato l’inerzia dell’autorità giudiziaria nell’avvio del procedimento, ma aveva omesso di confrontarsi con la circostanza che, nel caso di specie, la violazione era stata posta in essere dopo l’avvio del procedimento stesso.

Dalle relazioni dell’UEPE e dell’associazione Onlus era emerso che, dal giorno successivo alla comunicazione, il condannato non si era presentato per lo svolgimento delle attività e, contattato telefonicamente, non aveva mai risposto. La Corte ha pertanto escluso che rilevasse, nella fattispecie, il tema dell’onere di avvio del procedimento a carico dell’autorità giudiziaria.

La Suprema Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 1, n. 13806 del 13/03/2025, secondo cui il condannato, dopo aver ricevuto la copia della sentenza e l’ingiunzione a presentarsi presso l’ufficio di esecuzione penale esterna, ha l’onere di attivarsi per dare impulso alla procedura esecutiva. Non è previsto alcun ulteriore adempimento a carico di organi dello Stato.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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