Revoca della sospensione condizionale per continuazione e decadenza di diritto (Cass. pen. Sez. I n. 11776 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito della questione ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., non dispone la revoca della sospensione condizionale già concessa in forza dell’art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. per violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., ma ne dichiara la decadenza di diritto quando ricorrono le condizioni dell’art. 168, comma primo, numeri 1 e 2, cod. pen. Ciò accade quando il condannato ha commesso un nuovo reato nel quinquennio e quando la pena applicata in continuazione supera i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. È irrilevante che il giudice della cognizione, riconoscendo la continuazione, abbia omesso qualsiasi statuizione sul beneficio: l’assenza di pronuncia non impedisce al giudice dell’esecuzione di rilevare il venir meno dei presupposti di legge.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 31 ottobre 2023 ha accolto la richiesta della Procura e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, irrevocabile nel 2017.

Il presupposto della revoca è una successiva condanna per un reato commesso nel 2018, divenuta irrevocabile nel 2020, con la quale è stata riconosciuta la continuazione rispetto ai fatti della prima pronuncia ed è stata applicata una pena complessiva superiore ai limiti di legge. Il condannato ha impugnato per vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avesse il potere di revocare il beneficio, poiché il giudice della cognizione, pur riconoscendo la continuazione, nulla aveva disposto sul punto.

La Motivazione della Corte

La Sezione I dichiara il ricorso infondato. La censura muove da una premessa errata: il giudice dell’esecuzione non ha revocato il beneficio per violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., bensì ha rilevato la decadenza prevista dall’art. 168, comma primo, numeri 1 e 2, cod. pen., applicando l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte richiama la distinzione, già tracciata dalle Sezioni Unite n. 375 del 23/04/2015, tra la revoca per violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. e la c.d. revoca-decadenza conseguente al verificarsi delle condizioni dell’art. 168 cod. pen. Nel caso in esame ricorrono entrambe le ipotesi: il nuovo reato è stato commesso nel quinquennio e la pena applicata in continuazione eccede i limiti dell’art. 163 cod. pen., rendendo il beneficio non concedibile.

La Corte chiarisce che il giudice della cognizione non è quello che ha concesso la sospensione, ma quello che ha applicato la pena complessiva in continuazione, omettendo ogni determinazione sul beneficio già accordato da altro giudice. Il punto non è se il giudice della cognizione abbia conosciuto o meno della precedente condanna, né se abbia errato nel concedere il beneficio: ciò che rileva è il sopravvenire delle condizioni di legge che determinano la decadenza di diritto.

Il Collegio richiama, in senso sostanzialmente analogo, la Sez. I n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, secondo cui, applicata in executivis la disciplina del reato continuato tra fatti oggetto di sentenze diverse, la sospensione condizionale già disposta non è automaticamente revocata, spettando al giudice valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessiva o debba essere revocato per il venir meno dei presupposti. Il provvedimento impugnato risulta quindi corretto, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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