Inammissibile il ricorso sulla speciale tenuità e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 9039 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Perugia aveva confermato la condanna, dolendosi del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità sul duplice rilievo della correttezza della motivazione in ordine alla speciale tenuità del fatto e della concedibilità delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è dichiarato indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito.

La Corte rileva che il giudice distrettuale ha correttamente ritenuto che le modalità della condotta e la non esiguità del profitto perseguito costituiscano elementi sufficienti per giustificare la mancata applicazione della causa di speciale tenuità del fatto. I motivi, in quanto non specifici ma soltanto apparenti, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Nel merito del criterio applicativo, la Corte afferma che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, richiamando sul punto Sez. VI n. 55107 dell’8 novembre 2018.

Il secondo motivo, che contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, è ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte ribadisce che non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali l’articolata condotta commissiva rivelatrice di una sufficiente capacità a delinquere e i numerosi precedenti penali.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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