Omessa declaratoria d’improcedibilità nel giudizio di appello: è ammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 14201 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione volto esclusivamente a censurare l’omessa declaratoria dell’improcedibilità maturata prima della sentenza di appello. L’istituto ha natura processuale, sicché non è consentita l’applicazione analogica della disciplina della prescrizione; ciò non di meno, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità imposto dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. impedisce il formarsi del c.d. giudicato sostanziale. Ne consegue che la sentenza di condanna emessa dal giudice di merito, il quale non abbia rilevato la causa di improcedibilità, è viziata da violazione di legge e può essere impugnata con ricorso per cassazione.

Il Fatto

Con sentenza dell’8 maggio 2025, la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Lucca che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 7 novembre 2020. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando l’intervenuta improcedibilità del procedimento per essere stata la sentenza di appello pronunciata oltre i termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione ha dato atto che il reato, commesso in data 7 novembre 2020, è soggetto ratione temporis alla disciplina dell’improcedibilità introdotta dall’art. 344-bis cod. proc. pen., dovendosi concludere il giudizio di appello entro il termine di due anni dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, trovava applicazione il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 5, legge n. 134/2021, che fissava il termine in tre anni; termine comunque ampiamente superato, essendo la sentenza di appello intervenuta ben oltre il limite del 13 maggio 2024.

La circostanza che l’improcedibilità fosse maturata prima della conclusione del giudizio di appello e non fosse stata né rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte imponeva di vagliare l’ammissibilità del ricorso che deduce per la prima volta in sede di legittimità il decorso del termine. Sul punto, il Collegio ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale: un primo orientamento, fondato sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12602 del 2016, Ricci, riteneva che l’inammissibilità dei motivi di ricorso non consentisse di rilevare cause di non punibilità sopravvenute, per l’irrilevanza dell’art. 129 cod. proc. pen. in presenza di un atto di impugnazione che non attiva il rapporto processuale. Un diverso indirizzo, più recente, ha invece affermato l’ammissibilità del ricorso quando l’improcedibilità sia maturata nel corso del giudizio di appello e non sia stata dichiarata dal giudice di merito.

La Corte ha aderito a tale secondo orientamento, operando però una distinzione fondamentale: l’esclusione dell’analogia con la prescrizione, data la natura processuale dell’istituto dell’improcedibilità, che estingue l’azione penale e non il reato. È, invece, la diretta applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. a imporre al giudice l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui la mancanza di una condizione di procedibilità. L’inosservanza di tale obbligo da parte della Corte territoriale determina una violazione di legge che può essere fatta valere con ricorso per cassazione, atto idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore e a impedire la formazione del giudicato sostanziale.

Ha concluso, pertanto, che il ricorso volto esclusivamente a censurare l’omessa declaratoria dell’improcedibilità maturata prima della sentenza di appello sia ammissibile, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art. 344-bis, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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