Ricettazione, consapevolezza della provenienza illecita e prova indiziaria (Cass. pen. Sez. VII n. 9040 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. La prova dell’elemento soggettivo può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica consenta l’inequivoca dimostrazione della malafede. La consapevolezza può desumersi anche dalla qualità delle cose e dagli altri elementi considerati dall’art. 712 cod. pen. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre. Risponde del reato di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., con sentenza della Corte d’appello di Torino del 12.09.2024, confermativa del giudizio di responsabilità di primo grado.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La questione arriva davanti alla Corte di legittimità per la dedotta insufficienza dell’apparato argomentativo riguardante l’elemento soggettivo del delitto.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’unico motivo di ricorso è indeducibile, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. I motivi, osserva il Collegio, non sono specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Nel merito della doglianza, la Corte richiama l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto.

La prova dell’elemento soggettivo può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione della malafede. In tal senso, la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, nonché dagli altri elementi considerati dall’art. 712 cod. pen. in tema di incauto acquisto, purché i sospetti sulla res siano così gravi e univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente detenute da chi le offre.

Il Collegio richiama inoltre il principio per cui risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.

La corte di merito ha correttamente ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo alla luce della mancanza di una ragionevole spiegazione circa la provenienza dei beni e del fatto che il ricorrente scaricava la merce oggetto di reato, da solo e di notte, in un luogo estraneo alla sua vita personale e lavorativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *