Specializzandi, equipollenza di fatto e onere allegatorio nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 17986 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del medico specializzato all’indennizzo per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee in materia di remunerazione del periodo di specializzazione presuppone l’inclusione del corso frequentato negli elenchi allegati alle direttive, ovvero la dimostrazione della sua equipollenza di fatto a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri. Tale elemento costituisce fatto costitutivo della domanda, che l’attore deve allegare e provare, e la cui sussistenza va verificata dal giudice indipendentemente da una specifica eccezione del convenuto. La contestazione opposta dall’amministrazione per la prima volta in appello costituisce mera difesa e non è soggetta al divieto di cui all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. Il principio di non contestazione opera solo sugli aspetti rilevanti in fatto, ed è condizionato alla specificità delle allegazioni.

Il Fatto

Il ricorrente, medico specializzato in oncologia medica, aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri interessati, chiedendo la remunerazione dovuta per l’attività svolta durante il corso di specializzazione, anche a titolo di risarcimento del danno per la mancata attuazione della direttiva CEE 82/76.

Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda. La Corte d’appello di Roma, in totale riforma, aveva rigettato la domanda sul duplice rilievo che la specializzazione conseguita non rientrava negli elenchi delle direttive europee e che il ricorrente non aveva allegato né provato che il corso frequentato presentasse di fatto caratteristiche analoghe a una scuola comune a due o più Stati membri.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia un vizio di ultrapetizione: la Corte d’appello avrebbe deciso su un’eccezione mai sollevata in primo grado e proposta dalla controparte solo con l’atto d’appello. La Corte di legittimità reputa la censura infondata.

Il Collegio ricorda che l’inclusione del corso negli elenchi allegati alle direttive — o la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri — è un fatto costitutivo del diritto, non un fatto impeditivo. Non si configura, quindi, alcuna eccezione in senso stretto soggetta al divieto di art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., poiché si tratta di semplice difesa, che l’amministrazione può opporre anche in appello. La sussistenza del requisito va verificata d’ufficio dal giudice.

Il principio di non contestazione, tuttavia, può operare sugli aspetti rilevanti in fatto, segnatamente l’eventuale equipollenza. Solo l’acquisizione di tale componente fattuale al processo, in virtù del principio di non contestazione, può precludere il rilievo in appello del difetto del requisito. Ma l’operatività del principio è condizionata al grado di specificità delle allegazioni: se la domanda è generica, basta una contestazione altrettanto generica.

Ne consegue che, per far valere in sede di legittimità la preclusione, non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, ma occorre allegare l’esistenza di un accertamento di fatto già consolidatosi in primo grado e indicare la sede e il modo in cui si era formato. Nel caso di specie il ricorso è carente sotto questo profilo, non individuando in quali termini fossero stati indicati i fatti costitutivi della domanda.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Le Sezioni Unite n. 26603 del 14/10/2024 hanno affermato che i medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, e della quale non sia dimostrata l’equipollenza di fatto, non hanno diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive, a nulla rilevando la successiva inclusione della specializzazione tra quelle qualificate conformi dal d.m. 31 ottobre 1991. Il ricorso è dunque rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione delle incertezze giurisprudenziali sulla questione rimessa alle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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