Inammissibile il regolamento d’ufficio tardivo e privo di indicazione della competenza (Cass. civ. Sez. III n. 17985 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. è inammissibile quando proposto dal giudice investito della controversia dopo la prima udienza di trattazione, eventualmente anche solo a seguito di riserva assunta in quella sede. È altresì inammissibile quando il secondo giudice, adito a seguito di riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore o per territorio derogabile, senza indicare il giudice competente per materia o per territorio inderogabile. In tal caso la competenza resta radicata presso il giudice ad quem, avanti il quale le parti hanno riassunto il giudizio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno promosso davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una controversia per il risarcimento dei danni subiti da un fabbricato di loro proprietà a causa della tracimazione della rete fognaria comunale. Il giudice adito, con sentenza, ha declinato la propria competenza — qualificandola come difetto di giurisdizione — in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, richiamando il principio secondo cui il riparto con il giudice ordinario dipende dalla riconducibilità del danno all’esecuzione, manutenzione o funzionamento dell’opera idraulica.

Riassunta la causa davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quest’ultimo ha invece ritenuto erronea tale indicazione, osservando che le acque convogliate nelle fognature, in quanto destinate al mero smaltimento, non sono annoverabili tra le acque pubbliche. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 ha quindi sollevato regolamento di competenza d’ufficio, chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una precisazione qualificatoria. I Tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria: la questione sulla spettanza della controversia al giudice ordinario non specializzato o al Tribunale regionale non attiene alla giurisdizione, ma alla competenza. Ne deriva che il regolamento d’ufficio, come sollevato dal giudice di S.M.C.V., è scrutinabile sotto il profilo dell’art. 45 cod. proc. civ.

L’istanza è inammissibile sotto un primo profilo, di carattere temporale. Il regolamento d’ufficio è tempestivo solo se promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente a seguito di riserva assunta in quella sede. Nel caso di specie la Corte ricostruisce una sequenza procedimentale prolungatasi per quattro anni, nella quale il potere di sollevare il conflitto deve ritenersi consumato. A nulla rileva la mera clausola di salvezza dei diritti di prima udienza, non idonea a implicare la riserva espressa dell’esercizio del potere, che sola ne garantisce la conservazione.

Concorre una seconda, autonoma ragione di inammissibilità. Il regolamento d’ufficio è proponibile solo in presenza di un conflitto negativo tra giudice adito e giudice ad quem per ragione di materia o di territorio nei casi dell’art. 28 cod. proc. civ.. Quando invece la competenza è regolata soltanto per valore o per territorio derogabile, il regolamento è riservato alle parti e, in loro mancanza, la dichiarazione di incompetenza del primo giudice diventa incontestabile e vincolante per il secondo. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 1202 del 2018: l’accoglimento del regolamento produrrebbe, in tali ipotesi, il medesimo effetto di un regolamento ratione valoris non consentito.

Nel caso concreto, il Tribunale regionale ha sviluppato la pars destruens, contestando con argomenti condivisibili la competenza per materia affermata dal giudice ordinario. Non ha però svolto la pars construens, omettendo di individuare la competenza per materia o per territorio inderogabile in capo al giudice a quo o a un terzo giudice. La controversia, priva di elementi di necessario assoggettamento a un giudice determinato per ragioni di materia, resta quindi regolata dagli ordinari criteri di valore e territorio. Il regolamento va dichiarato inammissibile, con riassunzione davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli nel termine di tre mesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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