La sostituzione unilaterale del contatore esclude la prova presuntiva dei consumi (Cass. civ. Sez. 3 n. 21764 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di gas, la contestazione specifica dei consumi addebitati e la successiva sostituzione del contatore, avvenuta in assenza di contraddittorio, determinano la caducazione della presunzione semplice di veridicità delle letture, con la conseguente inutilizzabilità dei dati di consumo e delle elaborazioni tecniche da essi dipendenti per l’accertamento, anche in via presuntiva, del credito del somministrante. L’operato del distributore, che abbia provveduto alla sostituzione unilaterale del gruppo di misura, ricade sul venditore, il quale è onerato della prova del corretto funzionamento dello strumento. È censurabile per vizio di sussunzione la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. solo quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi come gravi e precisi, neghi loro valore probatorio o, viceversa, attribuisca rilievo a indizi che egli stesso definisce carenti; è invece inammissibile il motivo che solleciti una mera rivalutazione del compendio istruttorio. Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo non individua la motivazione criticanda, limitandosi a riportarla in premessa senza richiamarla espressamente nel corpo della censura, ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un condominio aveva proposto domanda di accertamento negativo del credito vantato dal somministratore di gas, contestando una fattura di conguaglio fondata su consumi ritenuti anomali e non dimostrati. A seguito della contestazione, il distributore aveva sostituito unilateralmente il contatore, senza dare avviso all’utente e senza contraddittorio, rendendo impossibile ogni verifica postuma del corretto funzionamento dello strumento.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del condominio, condannando la società somministrante alla restituzione delle somme versate; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo l’utilizzabilità degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuti dipendenti da dati privi di attendibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del somministrante, esaminando congiuntamente i primi due motivi, fondati sulla dedotta violazione delle regole sull’onere della prova e sul divieto di ricorso alla prova presuntiva.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso deve consistere in una critica specifica della decisione impugnata e richiede l’identificazione della motivazione criticanda; la sua mancata indicazione, quando la sentenza costituisce il presupposto della censura, determina la nullità del motivo per inidoneità allo scopo, sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Nella specie, la ricorrente aveva riportato in premessa un lungo passo della motivazione senza richiamarlo espressamente nel corpo del motivo.
La Corte ha inoltre ribadito che la dedotta violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo come vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice neghi valore probatorio a indizi che lui stesso ha qualificato come gravi e precisi, o attribuisca rilievo a indizi da lui definiti carenti. Nel caso di specie, la Corte d’appello non aveva fatto ricorso alle presunzioni semplici, avendo ritenuto che la sostituzione unilaterale del contatore avesse fatto venire meno la presunzione di veridicità delle letture; il motivo tendeva quindi a sollecitare una rivalutazione del fatto e del compendio istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la natura meramente riproduttiva del primo, senza alcuna critica autonoma al capo concernente la domanda di restituzione e al rigetto della compensazione, né il confronto con l’intera ratio decidendi posta a fondamento della statuizione impugnata. Il terzo motivo, relativo alla prova della compensazione, è stato parimenti ritenuto inammissibile per la mancata indicazione della motivazione oggetto di critica e per l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione dei documenti posti a fondamento del ricorso, imposto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.
In accoglimento di tali rilievi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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