Compenso all’incaricato del fallimento impugnabile solo con reclamo endofallimentare (Cass. civ. Sez. II n. 17879 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con il quale il giudice delegato, nell’esercizio della competenza esclusiva attribuitagli dall’art. 25, n. 7, l. fall., liquida i compensi per l’opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento non ha carattere meramente ricognitivo: esso concreta un provvedimento di natura giurisdizionale, destinato a statuire sul diritto dell’incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata. Esso è perciò suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell’art. 26 l. fall., da proporsi nel termine di dieci giorni, e non con l’opposizione di cui all’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo il procedimento speciale dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002, prevalendo le funzioni di vigilanza del giudice delegato, rafforza la necessità di accedere all’impugnazione nella forma endofallimentare. La rimessione in termini non è invocabile in caso di errore di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinato da difficoltà interpretative.
Il Fatto
Il ricorrente, commercialista, espone di avere espletato, su incarico del curatore fallimentare e in seguito ad autorizzazione del giudice delegato, il compito di difendere il fallimento in due procedimenti pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Con il medesimo provvedimento il giudice aveva attestato la mancanza di fondi, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002.
Chiese quindi al giudice delegato la liquidazione del compenso, quantificandolo in complessive € 225.482,47; il giudice liquidò la minor somma di € 2.500,00 oltre accessori. Avverso tale provvedimento il professionista propose opposizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. e art. 170 d.P.R. n. 115/2002 nei confronti del Ministero della Giustizia e dell’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Foggia dichiarò inammissibile l’opposizione, rilevando che il rimedio esperibile era il reclamo endofallimentare ex art. 26 l. fall., non convertibile perché non era stato osservato il termine di dieci giorni. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale del Ministero per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia depositata in atti. Passa poi al primo motivo del ricorso principale, con cui si deduce che, avendo il giudice delegato attestato la mancanza di fondi, il diritto del professionista sarebbe sorto verso l’Erario e andava azionato con l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
Il motivo è infondato. Il Collegio dà continuità al principio secondo cui il decreto di liquidazione dei compensi agli incaricati, lungi dall’assumere carattere meramente ricognitivo, concreta un provvedimento di natura giurisdizionale, idoneo a statuire sul diritto dell’incaricato con gli effetti della cosa giudicata. A sostegno richiama Sez. 1, n. 8742 del 2016, nonché Cass. n. 19888/2005, Cass. n. 23086/2014 e Cass. n. 3871/2020.
La Corte aggiunge che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo il procedimento speciale dell’art. 144 rafforza la necessità del rimedio endofallimentare: nel processo tributario in cui sia parte un fallimento prevalgono le funzioni di vigilanza del giudice delegato rispetto a quelle delle Commissioni del patrocinio (Sez. 5, n. 7842 del 2015).
Quanto al secondo motivo, con cui si assume che il ricorrente avrebbe dovuto essere rimesso in termini ex art. 153 cod. proc. civ., la Corte ne rileva l’inammissibilità. La richiesta è immotivata rispetto al comma secondo della norma invocata, che esige la dimostrazione di essere incorso in decadenze per causa non imputabile. La rimessione non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate (S.U. n. 4135 del 2019; conf. Cass. nn. 3639/2023 e 4585/2020). Nel caso in esame la questione non era affatto difficoltosa.
Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale dichiarato inammissibile e le spese compensate per intero. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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