Specificità dei motivi di appello e divieto di inammissibilità per manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. I n. 31817 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., soltanto quando i motivi difettino di specificità “intrinseca”, limitandosi a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa, o di specificità “estrinseca”, non essendo correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata. Non può invece dichiarare inammissibile l’appello per il solo fatto che i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale. In tal caso il giudice è investito del potere decisorio di cui all’art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e deve pronunciarsi nel merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza, ha dichiarato de plano l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’atto era stato proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale che l’aveva riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto al provvedimento del Questore con il quale le era stato imposto il divieto di rientro nel Comune per tre anni.

Avverso l’ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione processuale in tema di inammissibilità per errata valutazione della specificità dei motivi di appello, nonché il travisamento degli stessi da parte del giudice d’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo dal criterio enunciato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, con un onere proporzionale alla specificità delle predette ragioni.

Il Collegio ha richiamato anche la successiva Sez. III n. 12727 del 2019, secondo cui il motivo è specifico quando il ricorrente prende posizione sul punto della pronuncia di cui chiede la riforma indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, senza che ciò imponga analitiche disquisizioni: l’essenzialità del motivo non incide sul requisito della specificità.

La Corte ha poi applicato l’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, che sanziona con l’inammissibilità l’appello quando, per ogni richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alle ragioni espresse nel provvedimento impugnato.

Da tali premesse il Collegio ha tratto il principio per cui il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo in presenza di un difetto di specificità intrinseca o estrinseca, e non quando i motivi siano valutati come inidonei a confutare la motivazione, secondo quanto affermato dalla Sez. V n. 15897 del 2025. Nel caso concreto l’atto di appello aveva contestato la riconducibilità della ricorrente alla categoria di cui all’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che il mero esercizio del meretricio non integrava la condotta penalmente rilevante.

La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello.

Nota della Redazione

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