Obbligo di verifica concreta della recidiva e manifesta infondatezza del ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 14770 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore. Tale valutazione deve basarsi sulla natura dei reati, sulla loro distinta offensività, sulla consecuzione temporale, sulla genesi della ricaduta e su ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. Non è sufficiente il mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, miri a ottenere una rivalutazione del merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva confermato la sussistenza della recidiva contestata. Nel ricorso venivano dedotti vizi di legittimità, plurimi profili di censura avverso la decisione di secondo grado, ed in particolare la violazione di legge in relazione all’applicazione dell’aggravante della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente considerato che il ricorso sollecitasse apprezzamenti di merito, estranei al giudizio di legittimità. Sotto il profilo della dedotta violazione di legge relativa alla recidiva, la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
Nel richiamare il principio consolidato delle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, la Corte ha ricordato che il giudice, ai fini della rilevazione della recidiva, deve sempre accertare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia indice di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore. Detta verifica impone di considerare la natura dei reati, la loro offensività, la consecuzione temporale, la genesi della ricaduta e ogni altro parametro attinente alla personalità del reo, senza fermarsi al semplice riscontro formale dei precedenti penali.
La Corte territoriale si è attenuta a tale principio. Essa ha, infatti, confermato la sussistenza della recidiva con motivazione adeguata e priva di vizi logici, valorizzando i precedenti penali del ricorrente, anche di particolare gravità e commessi in epoca recente. Da tali elementi i giudici di appello hanno tratto il convincimento che l’imputato non avesse maturato alcuna rivisitazione critica delle proprie condotte, perseverando nella commissione di reati e mostrandosi irrispettoso delle regole impostegli, a conferma della sua persistente pericolosità.
La Corte di legittimità ha quindi evidenziato come il ricorrente, pur lamentando formalmente una violazione di legge, avesse in realtà sollecitato una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella svolta dalla Corte di appello. Tale operazione è stata qualificata inammissibile, in quanto volta a riproporre un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito.
Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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