Inammissibile ricorso che reitera censure di merito senza confronto con motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 22268 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile in cassazione a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto: il sindacato della Corte è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. È pertanto inammissibile il ricorso i cui motivi siano meramente reiterativi di censure già prospettate in appello e puntualmente disattese, non sorretti da un effettivo confronto con le argomentazioni logiche e giuridiche della decisione impugnata.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato per il delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. per aver indotto in errore la persona offesa mediante artifizi e raggiri, in particolare attraverso un’utenza telefonica a lui intestata, e averla così determinata a eseguire prestazioni di trasporto senza il pagamento del corrispettivo. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 01.07.2025, aveva confermato la condanna.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l’affermazione della responsabilità per truffa, la mancata riqualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen., la mancata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., il mancato riconoscimento dell’unicità del reato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, rilevandone la manifesta infondatezza. Il Collegio richiama il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, ricordando che è censurabile solo il vizio che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni del provvedimento. La verifica non può spingersi alla rispondenza tra motivazione e acquisizioni processuali.
Su tale premessa la Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. I motivi risultano, inoltre, reiterativi di profili già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale: privi di specificità e meramente apparenti, perché non sorretti da un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
Sui primi due motivi, i giudici di appello hanno illustrato le ragioni per cui, applicando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, la fattispecie dell’art. 640 cod. pen. risulta integrata sotto il profilo materiale e soggettivo. Il Collegio di merito ha dato conto del fatto che gli artifizi e i raggiri furono realizzati mediante l’utenza telefonica intestata all’imputato, inducendo in errore la persona offesa. Non è configurabile l’insolvenza fraudolenta, perché l’imputato non si è limitato a una mera dissimulazione della propria condizione economica, ma ha posto in essere una condotta connotata da ulteriori e specifici artifici.
Quanto al terzo motivo, la Corte territoriale ha fondato il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. sulla abitualità della condotta, desunta dai numerosi precedenti penali specifici per episodi di truffa e insolvenza fraudolenta, ritenuti ostativi all’accoglimento. In relazione al quinto motivo, il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalle modalità concrete della condotta truffaldina, sintomatiche di un agire connotato da tratti di professionalità, dalla personalità dell’imputato e dall’assenza di condotte riparatorie, a fronte di un pregiudizio economico non di modesta entità.
Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’unicità del reato, è dichiarato inammissibile perché la censura non era stata previamente dedotta come motivo di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. La doglianza difensiva in secondo grado era limitata alla richiesta di riduzione dell’aumento di pena per la continuazione, senza alcuna deduzione sul diverso profilo. Nel merito, il motivo è comunque manifestamente infondato, trattandosi di due prestazioni contrattuali differenti, da rendersi in momenti, luoghi e tempi diversi. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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