Specificità motivi appello e prescrizione nel giudizio del terzo acquirente (Cass. civ. Sez. III n. 20884 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di specificità dei motivi di appello, gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, richiedono che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza forme sacramentali né obbligo di un progetto alternativo di decisione. Il giudice del gravame non può quindi dichiarare inammissibile per difetto di specificità il motivo relativo alla decorrenza della prescrizione opposto dal terzo acquirente del bene ipotecato, quando tale motivo risulti pienamente rispondente allo schema legale e la sentenza di appello non ne abbia affrontato il tema, limitandosi a confermare la motivazione di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente, terzo acquirente di un immobile gravato da ipoteca iscritta in favore di una banca, aveva chiesto la cancellazione dell’iscrizione, fondando la domanda sull’estinzione per prescrizione del credito cautelato. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che la prescrizione decorresse dalla data di esigibilità concordata in un piano di ristrutturazione del debito e, comunque, dalla scadenza dell’ultima rata di un piano di rimborso quindicennale, e qualificando come ventennale il termine di prescrizione del diritto di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente; aveva inoltre respinto l’eccezione di incompetenza territoriale e la domanda di garanzia.
La Corte d’appello ha respinto il gravame, dichiarando inammissibile per carenza di specificità il motivo di appello sulla decorrenza della prescrizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamentava omessa e insufficiente motivazione con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. La motivazione della sentenza d’appello è pienamente comprensibile e adeguata al minimo costituzionale, secondo la giurisprudenza nomofilattica richiamata; inoltre la domanda proposta in primo grado non è compiutamente riportata nel ricorso, con conseguente carenza di specificità della censura.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per erronea valutazione da parte della Corte territoriale dell’inammissibilità del motivo di appello concernente il momento di decorrenza della prescrizione. La Corte lo ritiene fondato: nel ricorso di legittimità è specificamente riportata l’ampia articolazione del motivo di appello in punto di decorrenza della prescrizione, onde la Corte territoriale è incorsa in violazione della norma regolante i requisiti formali, di carattere sostanziale, dei motivi dell’impugnazione di merito.
Sul piano del diritto, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, da oltre un lustro, secondo cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con le relative doglianze, senza che occorra l’utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Nella specie, il motivo d’appello sulla decorrenza della prescrizione era pienamente rispondente allo schema legale, mentre la Corte d’appello, con motivazione apodittica, si è limitata a confermare la sentenza di primo grado senza farsi carico del tema della posizione, rispetto alla prescrizione, del terzo datore d’ipoteca, separatamente sviluppato e sottoposto al giudice del gravame. Il secondo motivo è pertanto accolto. Il terzo motivo, relativo al merito della questione elusa, è assorbito dall’accoglimento del secondo, in quanto strettamente dipendente.
La sentenza impugnata è cassata e, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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