Revocatoria ordinaria e piano attestato: esenzioni estese al curatore (Cass. civ. Sez. I n. 20885 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, legge fallimentare trovano applicazione non soltanto all’azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata fuori dal fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore. L’esenzione degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento postula che il giudice valuti, in prospettiva ex ante, parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l’esenzione, l’idoneità del piano a perseguire il risanamento dell’esposizione debitoria, assicurando il riequilibrio finanziario. La valutazione va condotta in negativo, nei limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano.

Il Fatto

La banca creditrice proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, contestando il provvedimento del giudice delegato che, per quanto qui rileva, aveva ammesso in via chirografaria il credito da mutuo fondiario, ritenendo revocabili l’atto di mutuo e la prelazione ipotecaria. Il finanziamento era stato stipulato per abbattere una precedente posizione debitoria chirografaria della fallita, sostituendola con un credito ipotecario, in esecuzione di un piano attestato ritenuto inidoneo al risanamento.

Il Tribunale di Prato rigettava l’opposizione, confermando il provvedimento del giudice delegato e ravvisando i presupposti della revocatoria ordinaria. La banca ricorreva in cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 66 e 67 legge fallimentare e, in subordine, la falsa applicazione degli artt. 2901 cod. civ. e delle medesime norme fallimentari.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, incentrato sul rapporto tra esenzioni fallimentari e revocatoria ordinaria. Il Tribunale aveva ritenuto che le esenzioni dell’art. 67 legge fallimentare fossero riferibili alla sola revocatoria fallimentare, escludendo ogni estensione analogica alla revocatoria ordinaria. Il motivo è fondato.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come le esenzioni dell’art. 67, comma 3, legge fallimentare siano invocabili anche nell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, alle condizioni ivi previste, e in quella proseguita dal curatore dopo l’iniziativa del singolo creditore. Il riferimento è a Cass. Sez. 1 n. 1147 del 16/01/2023, che ha fornito il principio oggi ribadito.

Ne deriva una conseguenza di metodo sulla vicenda. L’accertamento sull’inidoneità del piano attestato era stato condotto dal Tribunale al solo fine di vagliare, insieme ad altri indizi, i presupposti dell’eventus damni e della scientia damni propri della revocatoria, e non già per le finalità dell’art. 67, comma 3, lett. d). La valutazione dell’idoneità del piano, osserva la Corte, è stata compiuta in prospettiva ex post, poiché il giudice ha valorizzato il rivelarsi aleatorie delle entrate da appalti, e non assorbe quindi l’esame dei presupposti applicativi dell’esenzione.

Il collegio precisa il criterio, richiamando Sez. 1 n. 6508 del 03/03/2023: l’esenzione degli atti esecutivi di un piano attestato postula che il giudice valuti, secondo una prospettiva ex ante parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l’esenzione, l’idoneità del piano al risanamento e al riequilibrio finanziario. La valutazione va condotta in negativo, nei limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con cui si censurava la ritenuta ricorrenza dei requisiti della revocatoria ordinaria. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale di Prato, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce dei principi esposti e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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