Revocatoria ordinaria dell’ipoteca: onerosità e prova dell’eventus damni (Cass. civ. Sez. I n. 20882 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria ordinaria dell’ipoteca concessa a garanzia di un mutuo fondiario, la natura onerosa dell’atto non dipende dal contenuto del contratto né dalla circostanza che la provvista sia destinata a estinguere passività pregresse, ma dalla contestualità fra prestazione della garanzia e insorgenza del credito garantito. Accertata tale contestualità, l’onerosità è conseguenza diretta e l’atto non può qualificarsi gratuito. In tema di eventus damni, spetta al curatore la dimostrazione dell’effetto pregiudizievole dell’atto, non potendo l’onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo gravare né sul debitore né sul terzo beneficiario. L’apprezzamento della variazione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale e della scientia damni, come il giudizio sulla prova presuntiva ex art. 2729 cod. civ., costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità.

Il Fatto

Il fallimento di una società in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile agisce in sede di opposizione allo stato passivo per ottenere l’esclusione del privilegio ipotecario riconosciuto a una banca. L’istituto di credito aveva presentato domanda di insinuazione per un mutuo fondiario e un’apertura di credito ipotecaria, garantiti da ipoteca volontaria su un immobile del socio.

Il giudice delegato ammetteva il credito in via chirografaria, rilevando l’inopponibilità dell’ipoteca ex art. 2901 cod. civ. e qualificando l’atto come gratuito. Il Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell’opposizione della banca, riqualificava l’operazione come atto a titolo oneroso, escludeva la prova dell’eventus damni e della scientia damni, disattendendo le tesi della curatela. Il fallimento propone ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Le censure sono inammissibili: non evidenziano un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma, ma sollecitano un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie.

La Corte ricorda che il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. investe la regola di diritto, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta esterna all’interpretazione della norma e appartiene alla tipica valutazione del giudice di merito. Sul versante dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le doglianze non enucleano un fatto storico decisivo, ma mirano a una rilettura degli atti istruttori.

Il punto decisivo è la qualificazione dell’atto. La questione non riguarda l’interpretazione del contratto né la distinzione astratta tra atto gratuito e oneroso, poiché l’onerosità non dipende dal contenuto del contratto, ma dalla contestualità fra prestazione di garanzia e credito garantito. Accertato che almeno parte del credito era contestuale — circostanza ammessa dallo stesso ricorrente — l’onerosità ne consegue.

Quanto all’eventus damni, la Corte richiama il principio per cui spetta al curatore la dimostrazione dell’effetto pregiudizievole, poiché l’onere della prova della sufficienza del patrimonio residuo non può gravare sul debitore né, secondo il criterio della vicinanza della prova, sul terzo beneficiario dell’atto, che non è tenuto a conoscere la situazione patrimoniale del dante causa. Il Tribunale non ha disapplicato tali principi: attraverso l’apprezzamento della capienza residua del patrimonio ha svolto una valutazione improntata alla variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio stesso, riservata al merito.

Anche le censure sulla scientia damni e sul ricorso alle presunzioni sono inammissibili. La denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non quando la critica si sostanzi in una diversa ricostruzione dei fatti. Il motivo sulla trasformazione societaria attiene al consilium fraudis e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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