Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: diffida alla ripresa come atto dovuto (TAR Piemonte n. 1108 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diffida adottata dall’autorità competente del paese di spedizione per la ripresa di rifiuti oggetto di spedizione transfrontaliera qualificata come illegale ai sensi dell’art. 24 del regolamento CE n. 1013/2006 costituisce atto dovuto e vincolato. Il principio di fiducia e collaborazione tra autorità competenti degli Stati membri esclude che l’accertamento già compiuto dall’autorità straniera debba essere assoggettato a nuova verifica da parte dell’autorità nazionale. La responsabilità del notificatore de iure per l’errata qualificazione dei rifiuti spediti integra vizio originario della spedizione, non superabile con l’affidamento sulla documentazione falsa fornita dal destinatario. Il sequestro penale dei rifiuti non incide sulla legittimità del provvedimento, ma solo sulla sua eseguibilità, sino al dissequestro.

Il Fatto

La ricorrente, società attiva nel recupero e nella preparazione per il riciclaggio di rifiuti plastici non pericolosi, aveva spedito un carico di rifiuti a un impianto situato all’estero. L’autorità competente del paese di destinazione, dopo un sopralluogo, aveva segnalato all’autorità competente italiana l’illegalità della spedizione, rilevando che l’impianto di destinazione era privo di autorizzazione e che i rifiuti non corrispondevano alla tipologia dichiarata, non rientrando nella c.d. lista verde.

La Città metropolitana di Torino, ricevuta la segnalazione, ha diffidato la società a interrompere le spedizioni e a riprendere i rifiuti entro trenta giorni ai sensi dell’art. 24 del regolamento CE n. 1013/2006. La società ha impugnato il provvedimento, contestando l’imputabilità dell’illegalità e l’eseguibilità dell’ordine per effetto del sequestro penale disposto dall’autorità giudiziaria straniera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina europea sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. I rifiuti destinati al recupero possono essere spediti secondo due modalità: quelli in lista verde seguono una procedura semplificata di sola informazione; gli altri richiedono la procedura ordinaria di notifica e autorizzazione preventiva. La spedizione senza notifica o autorizzazione, o effettuata in modo difforme da quanto dichiarato, è qualificata illegale dall’art. 2, punto 35, del regolamento.

La Corte esamina l’imputabilità. Il provvedimento di diffida presuppone la qualificazione della spedizione come illegale, che nel caso concreto deriva dall’omessa attivazione della procedura di notifica e dall’indicazione non veritiera della tipologia di rifiuti. La ricorrente, quale notificatore de iure, avrebbe dovuto correttamente qualificare i rifiuti e sottoporli alla giusta procedura.

La società si difende sostenendo l’affidamento sulla falsa documentazione della destinataria e l’inesatta riconducibilità dei rifiuti rinvenuti a quelli spediti. Il TAR riconosce l’incolpevolezza quanto all’assenza di autorizzazione dell’impianto estero, ma rileva che il vizio originario della spedizione resta imputabile alla ricorrente. Gli accertamenti dell’autorità straniera, supportati da documentazione fotografica e dalla lettera di vettura, non sono superati dai rilievi difensivi.

Sul secondo motivo, la Corte afferma che la diffida è atto dovuto e vincolato. L’art. 24, punto 2, del regolamento prevede che nessuna autorità competente può opporsi alla reintroduzione dei rifiuti, esprimendo un principio di fiducia e collaborazione tra Stati membri. Il sequestro penale non incide sulla legittimità, ma solo sull’eseguibilità del provvedimento: il destinatario non incorre in conseguenze pregiudizievoli finché non gli sia oggettivamente possibile adempiere.

Quanto alle censure sul termine e sulla revoca dell’autorizzazione ambientale, il Collegio osserva che il termine di trenta giorni è previsto dalla norma stessa e che eventuali difficoltà potrebbero giustificare una proroga se tempestivamente richiesta. La possibile revoca, prevista dall’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152/2006, non è automatica ma rimessa a successiva valutazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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