Il termine per l’avvio del procedimento disciplinare militare non è perentorio (TAR Puglia n. 488 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riferimento all’avvio “senza ritardo” del procedimento disciplinare di cui all’art. 1398 c.o.m. non introduce un termine perentorio, ma sottopone l’esercizio del potere disciplinare ad una generale regola di tempestività, valutata secondo criteri di ragionevolezza in relazione al momento di conoscenza dei fatti da parte dell’Amministrazione. Il termine decorre dalla piena conoscenza, che, in caso di pendenza di procedimento penale per fatti avvenuti nello svolgimento delle funzioni, matura con l’acquisizione del provvedimento di archiviazione. La valutazione di gravità dei fatti e la scelta della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzionalità. La decisione sul ricorso gerarchico non richiede una confutazione analitica delle censure, potendo limitarsi a rappresentare sinteticamente le ragioni dell’infondatezza.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, era stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver deviato, durante il servizio di perlustrazione, il percorso della pattuglia di qualche centinaio di metri fuori dalla circoscrizione di competenza, per consentire al capopattuglia di recarsi presso la propria abitazione a seguito di una telefonata della moglie che si sentiva agitata e in pericolo. Per tale episodio era stato avviato un procedimento penale, poi archiviato dal G.I.P. su richiesta del pubblico ministero. Il Comandante della Tenenza aveva quindi inflitto al militare la sanzione del “rimprovero”, confermata dal Comandante di Gruppo all’esito del ricorso gerarchico. Il militare impugnava entrambi i provvedimenti deducendone l’illegittimità per violazione del termine di avvio del procedimento, imparzialità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e abnormità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 1398, comma 1, c.o.m., rilevando che non risultava prova documentale che il capopattuglia avesse informato il Comandante della Tenenza dei fatti il giorno stesso in cui erano avvenuti. Richiamata l’applicabilità dell’art. 1393, comma 1, c.o.m., la piena conoscenza dell’infrazione andava fatta risalire al 28 ottobre 2020, data di acquisizione del fascicolo penale concluso con l’archiviazione. Il termine inferiore a tre mesi intercorso tra tale acquisizione e la contestazione dell’addebito è stato ritenuto ragionevole, idoneo a consentire all’Amministrazione una piena valutazione e non lesivo del diritto di difesa, in conformità alla giurisprudenza prevalente per cui la regola della tempestività va valutata con criteri di ragionevolezza.
Il secondo motivo, incentrato sul dedotto difetto di imparzialità del Comandante, è stato respinto perché la circostanza della comunicazione orale degli eventi non era provata e non risultava dal foglio di servizio. Il Collegio ha chiarito che la mancata contestazione della circostanza nel procedimento penale, conclusosi con l’archiviazione, non equivale ad accertamento negativo delle ipotesi accusatorie, tanto più in assenza di esercizio dell’azione penale e di istruzione dibattimentale.
Il terzo motivo, relativo alla insussistenza di una violazione dell’ordine di servizio, è stato respinto: lo sconfinamento in altro ambito territoriale, pacifico tra le parti, integra di per sé violazione dell’ordine. La valutazione dell’Amministrazione sulla gravità della condotta non presenta manifesta irragionevolezza, né è credibile la dedotta urgenza di prevenire un suicidio, atteso che il capopattuglia, giunto a casa, si era anzitutto intrattenuto con i Carabinieri per questioni relative all’autovettura della moglie, mentre il ricorrente era rimasto in auto. La scelta della sanzione, di grado intermedio tra il richiamo e la consegna, è stata ritenuta congrua.
Il quarto e il quinto motivo sono stati respinti: la motivazione del rigetto del ricorso gerarchico, benché sintetica, ha escluso le figure sintomatiche dell’eccesso di potere, e la valutazione circa la sanzione non poteva che incentrarsi sulla fattispecie concreta, non valendo a escluderla le precedenti valutazioni positive del militare. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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