Carta docenti, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1707 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, che, a seguito della novella dell’art. 479 cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, va dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, con nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penale ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per tre annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di complessivo euro 1.500,00 oltre spese.
Il provvedimento, non impugnato, era divenuto definitivo ed era stato notificato all’amministrazione il 22 luglio 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.
Il giudice ha poi constatato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Ha richiamato, sul punto, la novella dell’art. 479 cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme.
Accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e l’assenza di prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega, il quale, ove il termine decorra infruttuosamente, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Quanto all’astreinte, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e la n. 7/2019, il Collegio l’ha calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione e limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto. La liquidazione della penale maturata è demandata al commissario.
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Nota della Redazione
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