Non ammessi al contributo i lavori iniziati prima della pubblicazione del bando (TAR Lazio n. 5605 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi in conto capitale, la lex specialis che subordini l’ammissibilità delle spese al loro sostenimento in un arco temporale successivo alla pubblicazione del bando è vincolante e non ammette deroghe: sono escluse le spese riferibili a interventi iniziati anteriormente a tale data. Gli aiuti de minimis, coerentemente con la disciplina comunitaria, non possono costituire rimborso di spese già sostenute, ma sono finalizzati a incentivare la realizzazione di nuovi interventi per ragioni di pubblico interesse. Ne consegue la legittimità del provvedimento di non ammissione al beneficio adottato all’esito di un’istruttoria che abbia accertato l’inizio dei lavori in data anteriore alla pubblicazione del bando.
Il Fatto
La società ricorrente, ente gestore di un ippodromo, aveva ottenuto l’ammissione a un contributo per interventi di efficientamento energetico e miglioramento delle riprese televisive, ai sensi del decreto ministeriale del 30 aprile 2024. A seguito di verifiche istruttorie, l’Amministrazione aveva però escluso la precedente ammissione, rilevando che i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione erano iniziati nel 2023, prima della pubblicazione del bando. La società aveva quindi proposto ricorso, deducendo un unico motivo di censura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo le doglianze non condivisibili. L’esame della lex specialis ha evidenziato che l’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale richiedeva che le spese fossero sostenute dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e comunque entro il 14 novembre 2024.
Nel caso di specie, la documentazione contabile prodotta in atti ha confermato che le fatture relative all’intervento erano state emesse a far data dal settembre 2023, con una sola eccezione nel maggio 2024. La decisione dell’Amministrazione è stata quindi ritenuta immune da vizi di motivazione e istruttoria, essendo perfettamente coerente con le prescrizioni della lex specialis, peraltro non impugnata in questa sede.
Quanto alla disciplina comunitaria, il Collegio ha precisato che gli aiuti de minimis non possono costituire un’ipotesi di rimborso di spese già sostenute, ma sono finalizzati a incentivare la realizzazione di nuovi interventi per ragioni di pubblico interesse. Ne consegue la legittimità del provvedimento di non ammissione, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.