Spese in appello modificabili d’ufficio in caso di riforma parziale (Cass. civ. Sez. III n. 3381 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché l’onere va attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite. In caso di conferma della decisione impugnata, il capo sulle spese può essere modificato dal giudice del gravame soltanto se abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione. L’art. 91 cod. proc. civ. impedisce solo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre il potere di compensare in tutto o in parte le spese rientra tra quelli discrezionalmente esercitabili dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale aveva ingiunto alla committente il pagamento di una somma in favore del professionista a titolo di competenze professionali. Opposto il decreto e svolta una c.t.u., il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto e, previa compensazione dei rispettivi debiti e crediti, condannò il professionista al pagamento di una somma in favore della committente, oltre spese.
La Corte d’appello, accogliendo in parte il gravame del professionista, rideterminò la condanna in misura minore e compensò le spese di entrambi i gradi nella misura di due terzi, lasciando il terzo residuo a carico dell’appellante. La committente ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del nuovo regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 e 132 cod. proc. civ., oltre al vizio di motivazione. La ricorrente sostiene che la decisione di primo grado sarebbe stata sostanzialmente confermata e che, in difetto di specifico motivo di appello sul punto, la condanna alle spese del Tribunale avrebbe dovuto restare ferma; lamenta inoltre l’errata individuazione dello scaglione di riferimento.
La Corte richiama la propria costante giurisprudenza, secondo cui il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese sussiste in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata, perché l’onere va ripartito in base all’esito complessivo della lite; in caso di conferma, invece, il capo sulle spese è modificabile solo se oggetto di specifico motivo. Viene in rilievo anche l’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accolto in parte l’appello del professionista, riducendo la condanna posta a suo carico. Da ciò il potere di regolare ex novo le spese del primo grado e l’esclusione del vizio di ultrapetizione lamentato dalla ricorrente.
Quanto agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la censura è infondata. La ricorrente è complessivamente, ma non totalmente, vincitrice; al professionista è stato comunque riconosciuto un compenso defalcato dal credito maggiore. L’art. 91 cod. proc. civ. impedisce solo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, e il potere di compensazione è discrezionale.
La censura sullo scaglione è infine dichiarata inammissibile per genericità, con errato richiamo all’art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, dovendosi applicare ratione temporis il d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Il ricorso è rigettato, con sussistenza delle condizioni per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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