Appello del successore a titolo particolare e litisconsorzio necessario del dante causa (Cass. civ. Sez. I n. 3383 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi che propone impugnazione avverso la sentenza emessa nei confronti del dante causa non ne determina l’automatica estromissione dal processo. L’alienante, fino a quando non sia formalmente estromesso con il consenso delle altre parti, conserva la qualità di sostituto processuale del successore e di litisconsorte necessario. Ne consegue che, ove l’appello sia proposto soltanto dal successore o soltanto contro di esso, il giudice deve ordinare, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. In difetto, la Corte di cassazione rileva d’ufficio il vizio e cassa la sentenza con rinvio al giudice di merito per la sua eliminazione.

Il Fatto

Una società, cessionaria di rami d’azienda già trasferiti dalle originarie appaltatrici, ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi. La pretesa creditoria traeva origine da contratti di appalto stipulati con la stazione appaltante, opposta al decreto ingiuntivo in primo grado.

Nel corso del giudizio di primo grado era sopravvenuto il fallimento della società dante causa. Il curatore aveva riassunto il processo in luogo della fallita, mentre il ramo d’azienda, comprensivo dei rapporti controversi, era stato ceduto alla odierna ricorrente. Quest’ultima aveva poi proposto appello in qualità di successore, senza evocare in giudizio la procedura fallimentare. La questione approda in Cassazione incentrata sulla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e sul trattamento delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva in via pregiudiziale un vizio processuale che infirma la sentenza impugnata e ne impone la cassazione. Il giudizio di appello si è svolto in violazione dell’integrità del contraddittorio, poiché avrebbe dovuto parteciparvi, in ragione del litisconsorzio processuale, anche la procedura fallimentare della società dante causa.

Il collegio ricostruisce il meccanismo dell’art. 111 cod. proc. civ. Il successore a titolo particolare diviene parte nel processo in due casi: se interviene o viene chiamato in causa, oppure quando propone impugnazione avverso la sentenza che spiega effetti anche nei suoi confronti. La ricorrente non era intervenuta né era stata chiamata ai sensi del terzo comma; il giudizio era proseguito tra le parti originarie.

L’appello è stato poi proposto dal successore ai sensi del quarto comma, senza tuttavia evocare la curatela fallimentare, che aveva proseguito il giudizio di prime cure quale sostituto processuale della cessionaria. Richiamando un proprio precedente (Sez. II n. 4024 del 1996), la Corte ribadisce che l’alienante conserva la qualità di sostituto processuale del successore e di litisconsorte necessario, fino a quando non sia formalmente estromesso, potendo l’estromissione essere disposta solo con il consenso delle altre parti.

Da tale premessa deriva la conseguenza processuale: nel giudizio di impugnazione il successore e l’alienante non estromesso sono litisconsorti necessari. Se la sentenza è appellata da uno solo o contro uno soltanto, il giudice deve ordinare, anche d’ufficio, l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., come affermato in un ulteriore precedente (Sez. I n. 15905 del 2018). In difetto, il vizio va rilevato d’ufficio in sede di legittimità, con rimessione della causa al giudice di merito.

Accertato che dalla disamina degli atti non consta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura fallimentare, la Corte cassa la sentenza nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in altra composizione, per la rinnovazione del giudizio e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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