Appellabile il provvedimento del giudice di pace che esclude il rito sommario (Cass. civ. Sez. II n. 3379 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari e spettanze dovuti al difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia assume rilevanza la forma adottata dal giudice solo ove essa sia frutto di una scelta consapevole, desumibile dalle modalità con cui il procedimento si è concretamente svolto. Il provvedimento del giudice di pace che, pur pronunciato nella forma dell’ordinanza, dichiari espressamente di applicare il rito ordinario ed escluda l’applicabilità dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, è impugnabile con l’appello e non con il ricorso per cassazione. La contraddizione tra la forma adottata e l’esplicita opzione processuale esclude che la scelta del rito sia stata consapevole e impedisce di ricondurre il provvedimento al regime dell’inappellabilità.

Il Fatto

Un avvocato ottenne un decreto ingiuntivo dal giudice di pace per il pagamento di compensi professionali maturati nella difesa di una società in un precedente giudizio. La società propose opposizione con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato nel termine ma notificato oltre i quaranta giorni previsti dall’art. 641 cod. proc. civ.

Il giudice di pace dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione per tardività, rilevando che il rito sommario speciale non poteva applicarsi alle controversie di sua competenza. La società impugnò con appello, ma il Tribunale lo dichiarò inammissibile richiamando l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e il carattere inappellabile dell’ordinanza che definisce il giudizio, invocando il principio di apparenza. Da qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due questioni distinte: l’ammissibilità del ricorso per l’erronea indicazione del motivo e la correttezza del regime impugnatorio individuato dal Tribunale.

Sul primo profilo, la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità. Il motivo è esplicito e univoco nell’individuare il vizio e le sue conseguenze, mentre l’esatta indicazione numerica dell’ipotesi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. non costituisce requisito di ammissibilità, secondo i principi di Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013.

Nel merito, la Corte richiama il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 390 del 2011: per individuare il regime impugnatorio del provvedimento rileva la forma concretamente adottata dal giudice, purché frutto di consapevole scelta, anche implicita. Tuttavia, il Tribunale ha applicato il principio in modo parziale. Ha valorizzato la forma dell’ordinanza e lo svolgimento sommario, ma ha trascurato l’intero contenuto del provvedimento del giudice di pace, che aveva espressamente escluso l’applicabilità del rito speciale.

La contraddizione è decisiva. Il giudice di pace ha deciso con ordinanza secondo lo schema del rito speciale, ma nel contempo ha dichiarato che quel rito non si applicava alla fattispecie. Tale contraddizione esclude che la scelta sia stata consapevole e, quindi, che possa orientare la parte nell’individuare l’impugnazione.

Sono piuttosto i principi di certezza dei mezzi impugnatori e di economia processuale a imporre la soluzione opposta: a fronte di un provvedimento che dichiari inapplicabile l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l’impugnazione è quella prevista dal rito ordinario. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 6-2 n. 26083 del 2021, che in ipotesi analoga ha qualificato come appellabile la decisione del tribunale che aveva escluso l’applicabilità del rito speciale.

Il ricorso è quindi accolto. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, perché esamini i motivi di appello e di opposizione. La Corte precisa che il procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 si applica ai procedimenti davanti al giudice di pace, secondo Cass. n. 8929 del 2023, così che non sussistono le condizioni per la declaratoria di tardività dell’opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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