Spese legali sotto minimi tabellari e mancato aumento atti telematici (Cass. civ. Sez. II n. 12116 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, il giudice che liquida i compensi professionali secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, che hanno carattere inderogabile. Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non è assimilabile a un appello e non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento: la condanna alle spese segue quindi l’esito complessivo del giudizio, senza distinta liquidazione per la fase monocratica. È infine affetto da omessa pronuncia il provvedimento che non si pronunci sulla richiesta di maggiorazione dei compensi per la redazione degli atti con modalità telematiche, di cui all’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Con ricorso ex art. 3, legge n. 89/2001, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento dell’equa riparazione per la durata irragionevole di un precedente procedimento in materia di equa riparazione, protrattosi per oltre sette anni. La domanda, proposta davanti alla Corte d’appello di Roma e riassunta davanti alla Corte d’appello di Perugia, veniva accolta con decreto che liquidava in favore di ciascun istante la somma di euro 2.000,00 per danno non patrimoniale, oltre accessori e spese.
Il decreto veniva impugnato davanti alla Cassazione, che accoglieva il primo motivo, cassava con rinvio e rinviava alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. In sede di riassunzione i ricorrenti chiedevano l’aggiunta degli interessi legali riconosciuti nel processo presupposto. Il giudice del rinvio rideterminava l’indennizzo e liquidava le spese delle diverse fasi in modo globale, senza distinguere le singole voci. Avverso tale decreto è stato proposto il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema della liquidazione delle spese. Richiamando la regola già affermata in tema di compensi professionali, ribadisce che, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi stabiliti dai parametri del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, perché tali minimi hanno carattere inderogabile.
Il collegio ricostruisce poi la natura del procedimento di equa riparazione. L’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non è assimilabile a un appello, né introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto: essa realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo. Ne deriva che, se la domanda viene accolta in tale sede, la condanna alle spese segue l’esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fase monocratica.
Applicando le tabelle del d.m. n. 147 del 13 agosto 2022 e partendo dal valore della causa compreso tra euro 1.101 e euro 5.200, la Corte individua, per la fase di merito, un compenso tabellare minimo di euro 1.458,00, ottenuto sommando i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Gli importi liquidati dal giudice del rinvio per la fase originaria e per quella di riassunzione si collocano al di sotto di tale soglia. Non risultano invece violati i minimi con riguardo al giudizio di legittimità, avendo la Corte d’appello liquidato un importo superiore al compenso tabellare minimo di euro 939,00.
Quanto alla maggiorazione per la redazione degli atti con modalità telematiche, la Corte chiarisce che l’art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014 introduce la possibilità di utilizzare tecniche informatiche che consentono la ricerca testuale e la navigazione ipertestuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati. L’elaborazione di un testo con queste modalità richiede una strutturazione più complessa e comporta un vantaggio per il lettore, riducendo i tempi di consultazione: da qui la previsione dell’aumento del compenso. Nel caso concreto, il giudice del rinvio ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta espressamente formulata dai ricorrenti, così incorrendo in un ulteriore vizio.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti della motivazione, con cassazione del decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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