Spese ATP handicap grave liquidate sotto i minimi tariffari (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25591 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di omologa emesso all’esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, trattandosi in parte qua di provvedimento definitivo e di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti. Le controversie aventi ad oggetto prestazioni connesse al riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità sono di valore indeterminabile, con conseguente applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al d.m. n. 55/2014. La liquidazione giudiziale non può scendere sotto i minimi tariffari, inderogabili in assenza di convenzione tra le parti, né può omettere l’analitica elencazione delle singole voci in relazione alle fasi processuali.

Il Fatto

Il Tribunale di Velletri ha emesso decreto di omologa dell’accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento delle condizioni di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1991, con decorrenza dalla data di revisione risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice ha liquidato le spese processuali a carico dell’INPS nella misura di € 1.000,00, incluse spese generali.

La ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione affidandosi a un unico motivo. L’Istituto previdenziale, regolarmente notificato, non ha depositato controricorso. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per avere il giudice liquidato le spese in misura inferiore ai minimi dei compensi professionali, che in base all’opera prestata non potrebbero essere inferiori a € 1.212,00 oltre spese forfetarie. Rileva inoltre che la liquidazione operata in fase di ATP, al netto delle spese generali, ammonterebbe a soli € 850,00, in deroga ai minimi e senza alcuna motivazione.

La Corte dichiara preliminarmente ammissibile l’impugnazione della pronuncia sulle spese adottata con decreto di omologa reso all’esito della fase di istruzione preventiva, richiamando la Cass. ord. n. 4365/2017. Il ricorso è ammesso in via straordinaria limitatamente alla pronuncia sulle spese, trattandosi di provvedimento definitivo e di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti.

Quanto al valore della lite, la Corte richiama il pacifico orientamento secondo cui le controversie in materia di handicap grave sono di valore indeterminabile, con conseguente applicazione del terzo scaglione tariffario di cui al d.m. n. 55/2014. Gli importi minimi liquidabili per il procedimento di istruzione preventiva ammontano a € 1.212,00, così ridotti del 50% le prime due voci e del 70% la terza.

Il capo impugnato, che ha liquidato complessivamente € 1.000,00 incluse le spese generali, è quindi affetto dal denunciato vizio di violazione di legge, perché le spese sono state determinate in misura inferiore ai minimi individuati. La Corte ricorda che gli onorari minimi sono inderogabili in assenza di convenzione fra le parti, ferma restando la possibilità di derogare ai soli valori massimi. La liquidazione non rispetta i limiti minimi tariffari, né è stata fornita analitica elencazione di calcolo delle singole voci in relazione alle fasi processuali.

Il decreto di omologa va pertanto cassato in parte qua, con rinvio al Tribunale di Velletri, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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