T.f.r. e indennità integrativa speciale nella base di computo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7590 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel calcolo della base di computo del trattamento di fine rapporto, l’indennità integrativa speciale, avendo la stessa natura e la stessa funzione dell’indennità di contingenza, quali meccanismi di adeguamento della retribuzione al costo della vita, rientra tra gli emolumenti di analoga natura richiamati dall’art. 5, commi 2 e 3, legge n. 297/1982, con conseguente applicazione dei limiti temporali di computo ivi previsti. La natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera comporta l’applicazione dell’art. 2120 cod. civ. e della citata legge n. 297/1982 anche quando il rapporto sia stato regolato dal contratto collettivo del comparto sanità pubblica, poiché dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego trovano applicazione le norme sul lavoro subordinato privato. Il divieto di nova in appello, nel rito del lavoro, si estende alle contestazioni nuove, ma solo quando abbiano ad oggetto fatti, non le contestazioni di diritto.

Il Fatto

Due ex dipendenti di una struttura ospedaliera riconducibile a un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, cessati dal servizio rispettivamente nel 2008 e nel 2010 con qualifica infermieristica e livello D6 del ccnl comparto sanità, agivano davanti al Tribunale di Foggia lamentando che il t.f.r. corrisposto fosse insufficiente. Sostenevano che nella base di calcolo non fossero stati computati vari emolumenti fissi e continuativi percepiti nel corso del rapporto: indennità di pronta disponibilità, servizio notturno e festivo, turno, incremento dell’utilizzazione delle strutture, indennità integrativa speciale, indennità di mensa, di rischio ospedaliero, di necroforo e voci di comparto.

Riuniti i giudizi ed espletata una consulenza contabile, il Tribunale accoglieva parzialmente le domande, escludendo dal computo l’indennità di mensa. La Corte d’Appello di Bari, su gravame dell’ospedale, rigettava invece le domande, ritenendo applicabile all’indennità integrativa speciale l’art. 5 legge n. 297/1982. Di qui il ricorso per cassazione dei lavoratori, articolato in tre motivi, cui l’ente resisteva proponendo ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la mancata rilevazione dell’inammissibilità della contestazione, sollevata per la prima volta in appello, sulla non computabilità della voce “fondo incentivazione/compartecipazione”. La Corte richiama il proprio orientamento, espresso da Cass. n. 4854 del 2014 e da Cass. ord. n. 2529 del 2018, secondo cui nel rito del lavoro il divieto di nova in appello ex art. 437 cod. proc. civ. comprende anche le contestazioni nuove.

Tale divieto, precisa però il Collegio, riguarda le contestazioni relative a fatti: solo rispetto ai fatti nuovi si determina il vulnus al diritto di difesa e la trasformazione del giudizio di appello in iudicium novum, come chiarito da Cass. ord. n. 9211 del 2022. Nel caso concreto, l’ospedale aveva censurato in appello una valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, contestando il criterio di inclusione di una voce: si trattava dunque di contestazione di diritto, sottratta al principio di non contestazione e al divieto di nova. Il motivo è infondato.

Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione per relationem e acritico recepimento delle valutazioni dell’ausiliario. La Corte osserva che il giudice d’appello ha riportato e condiviso le risposte del consulente ai rilievi critici della difesa: il requisito motivazionale è quindi soddisfatto. Quanto all’indennità di mensa, il Tribunale ne aveva escluso il computo e sul punto, in assenza di appello incidentale, si era formato il giudicato interno. Le doglianze sulle voci pretermesse sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti indicato le voci omesse e il risultato del loro computo.

Il terzo motivo investe il profilo centrale: la natura privatistica del rapporto e l’applicabilità della disciplina del computo. La Corte ribadisce che, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, anche a quest’ultimo si applicano le norme sul lavoro subordinato privato, salvo le discipline specifiche del d.lgs. n. 165/2001. Pacificamente applicabile ai ricorrenti è quindi l’art. 2120 cod. civ. e, correlativamente, l’art. 5 legge n. 297/1982, che fissa i limiti di computo dell’indennità di contingenza e degli emolumenti di analoga natura. L’indennità integrativa speciale, condividendo natura e funzione dell’indennità di contingenza, vi rientra.

Né rileva il richiamo all’art. 46 del ccnl integrativo del 07.04.1999: la clausola disciplina l’an della computabilità, non il quantum, che resta regolato dall’art. 5, commi 2 e 3, della citata legge. Il ricorso è rigettato; l’incidentale condizionato resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *