Liquidazione spese lite sotto minimi tariffari e riliquidazione in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 6328 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese di lite, il giudice di merito che si discosta in misura notevole dai parametri applicabili in ragione del valore della controversia, collocando la liquidazione ben al di sotto dei minimi tariffari, non si conforma agli indirizzi consolidati della Corte. Anche dopo l’abrogazione dei minimi, la tariffa mantiene efficacia quando il giudice regola le spese secondo il criterio della soccombenza. Ove la sentenza sia cassata in punto di spese e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte provvede direttamente alla riliquidazione delle spese del merito, senza rinvio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò alla contribuente un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione, ai fini Irpef per il 2011, i canoni di locazione di un immobile relativi al periodo agosto-dicembre, da essa non dichiarati. La contribuente impugnò l’atto, sostenendo che i canoni non le erano stati corrisposti dalla società locataria nonostante i decreti ingiuntivi emessi. La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia accolse l’appello, ritenendo il contratto risolto per recesso della locatrice dall’aprile 2011 e quindi non imponibili gli ulteriori canoni. Condannò l’Amministrazione alle spese. La contribuente ricorse in cassazione, censurando la misura delle spese liquidate, ritenute inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la statuizione sulle spese. La Corte richiama l’indirizzo secondo cui la decisione del giudice di merito è insindacabile ove contenuta tra minimi e massimi tariffari, anche se non motivata (Cass. n. 10343/2020; Cass. n. 26608/2017). Ha precisato che i parametri costituiscono criteri di orientamento e che il giudice deve specificare i criteri solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi (Cass. n. 30286/2017; Cass. n. 6296/2019).
Permane però prevalente l’indirizzo che, circoscrivendo l’operatività della disciplina ai soli rapporti tra professionista e cliente, riconosce efficacia alla tariffa quando il giudice regola le spese in applicazione del criterio della soccombenza (Cass. n. 26706/2019).
Nel caso concreto la sentenza impugnata non si è conformata ad alcuno dei due indirizzi. I giudici regionali, dopo aver accolto il gravame, hanno liquidato le spese di entrambi i gradi in termini complessivi, discostandosi in misura notevole dai parametri applicabili. Il valore della controversia andava determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, pari all’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni: € 2.937,00. La liquidazione riconosciuta, di € 500,00 oltre accessori, si colloca ben al di sotto dei minimi stabiliti dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 e dal d.m. 5 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
Ricorre quindi l’ipotesi che consente alla Corte di provvedere direttamente alla liquidazione delle spese del merito, anziché cassare con rinvio sul solo aspetto delle spese (Cass. n. 29606/2017; Cass. n. 2386/2017). Il compenso, computato ai minimi e tenendo conto di tre fasi per ciascun grado, è determinato in € 2.274,00 per compensi professionali, oltre spese generali, rimborso forfetario e accessori di legge. La sentenza è cassata in punto di spese e la causa decisa nel merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.