L’area di cava e i fabbricati strumentali costituiscono un unico opificio accatastabile nella categoria D/1 (Cass. civ. Sez. 5 n. 17733 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale, l’area di cava e gli edifici a essa funzionali costituiscono un’unità immobiliare urbana ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 28/1998, in quanto l’insieme presenta autonoma funzionalità e redditività. La disposizione di cui all’art. 18 r.d. n. 1572/1931, che esclude le cave dalla stima fondiaria, non comporta che le stesse siano prive di rendita, ma si limita a escluderle dalla determinazione del reddito dominicale agricolo. Ne consegue che l’intera superficie della cava e i fabbricati strumentali all’attività estrattiva vanno iscritti nel catasto urbano nella categoria D/1 (opifici industriali), con attribuzione della relativa rendita.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento catastale con cui l’ufficio aveva rettificato la rendita proposta in procedura DOCFA, applicando per il terreno il valore dichiarato ma sull’intera superficie dell’area di cava e, per i fabbricati, un maggior valore. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva invece respinto il ricorso originario, ritenendo che l’intera superficie della cava e gli edifici costituissero un unico opificio da iscrivere nel catasto edilizio urbano.
Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, con successiva rinuncia ai motivi dal quarto al nono. L’Agenzia delle Entrate resisteva mediante controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per il mancato esame dell’eccezione di giudicato interno, poiché la ricorrente non aveva riprodotto, neanche nelle parti essenziali, il contenuto dell’atto di appello, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il motivo è stato altresì ritenuto infondato, in quanto la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi prevista dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 va interpretata restrittivamente. L’onere di impugnazione specifica è assolto quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire in appello le ragioni già poste a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario.
Il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione apparente per la citazione di un precedente giurisprudenziale inesistente, è stato giudicato infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; nel caso di specie la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la ritenuta legittimità dell’accertamento.
Nel rigettare il terzo motivo, la Corte ha affermato che la nozione di unità immobiliare urbana, rilevante ai fini dell’accatastamento, va rapportata a una componente immobiliare suscettibile di autonoma funzionalità e redditività. L’accatastabilità dell’area di cava è stata riconosciuta in quanto l’attività estrattiva genera reddito d’impresa ex art. 55, lett. b, d.lgs. n. 344/2002. L’art. 18 r.d. n. 1572/1931, nel prevedere che le cave siano escluse dalla stima fondiaria, non ne esclude l’attribuzione di una rendita “industriale”, ma si limita a escluderle dalla sola operazione di stima del reddito dominicale.
Il giudice di legittimità ha inoltre richiamato i propri precedenti, secondo cui la qualificazione agricola non più attuale di un terreno destinato ad attività estrattiva rende possibile la rettifica del valore secondo il criterio del valore venale. L’accertamento fattuale della CTR, che aveva individuato nell’intera superficie della cava l’area di pertinenza degli edifici, essendo questi funzionali all’attività estrattiva, non è sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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