Spese di lite tributarie: illogica la compensazione dopo l’annullamento in autotutela dell’atto (Cass. trib. 3588/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026 (R.G.N. 16602/2021) — Presidente Marcello Maria Fracanzani, Relatore Cesare Taraschi.

Il principio di diritto

Nel processo tributario, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di compensare le spese, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, in ragione dell’intervenuto annullamento dell’atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell’Amministrazione, avendo l’azione di quest’ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva.

Il fatto

La contribuente impugnava estratti di ruolo e cartelle di pagamento (Irpef 2005 e tassa automobilistica 2006-2011, per complessivi € 6.009,20), deducendo nullità della notifica, decadenza dei termini di riscossione e prescrizione. La CTP dichiarava cessata la materia del contendere per le iscrizioni di competenza della Regione Umbria — che aveva annullato in autotutela le proprie cartelle — e accoglieva nel resto il ricorso, ma compensava le spese. La contribuente appellava sul solo capo delle spese; la CTR del Lazio rigettava. Seguiva ricorso per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo è fondato. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la compensazione delle spese soltanto in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, che non possono essere illogiche o erronee, pena la violazione di legge (Cass. n. 9312/2024; n. 2206/2019). Nel caso non vi era soccombenza reciproca, essendo la contribuente integralmente vittoriosa in primo grado. Il richiamo a un “imprecisato contrasto giurisprudenziale” sull’ammissibilità del ricorso è vago e non integra le gravi ed eccezionali ragioni (Cass. n. 1521/2016; n. 10917/2016). Ed è illogica la compensazione disposta per la sola cessazione della materia del contendere da annullamento in autotutela, avendo l’azione dell’Amministrazione comunque imposto al contribuente un’attività difensiva (Cass. n. 9878/2025).

Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Nel processo tributario la compensazione delle spese è un’eccezione a maglie strette: richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni, espressamente e logicamente motivate. Non bastano un generico contrasto giurisprudenziale né il mero annullamento in autotutela dell’atto in corso di causa — che, anzi, di regola comporta la condanna alle spese, perché il contribuente ha comunque dovuto difendersi. Per chi assiste il contribuente vittorioso: il capo sulle spese è autonomamente impugnabile quando la compensazione è sorretta da formule generiche o illogiche.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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