Spese economali e addebito all’agente contabile solo se non necessarie (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 132 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di conto, la regolarità della gestione economale va valutata secondo un criterio sostanzialistico, che riconosce tutela alle spese legate all’attività istituzionale dell’ente e connotate da necessità e urgenza, anche se documentate con scontrino fiscale in luogo della fattura. Viceversa, sono fonte di addebito le spese non urgenti né necessarie, rispetto alle quali difetta la stretta inerenza alla missione dell’amministrazione. L’irregolare costituzione del fondo economale da parte di un organo diverso da quello competente integra una irregolarità genetica non intestabile all’agente contabile, ma all’amministrazione di appartenenza. L’agente risponde, ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica, quando la condotta gli sia imputabile per negligenza o indugio, dovendosi escludere l’addebito per il semplice rispetto di prassi consolidate e di assenza di indicazioni regolamentari.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Calabria era chiamata a decidere sul giudizio di conto relativo al conto giudiziale reso da un agente contabile, nella qualità di economo di un dipartimento universitario, per l’esercizio 2020. Il Magistrato istruttore, con la relazione di riferimento, prospettava una gestione irregolare: da un lato per il mancato rispetto della procedura regolamentare di costituzione del fondo e dei reintegri; dall’altro per una serie di spese, alcune in violazione del principio di competenza finanziaria, altre non ammissibili, documentate con scontrino poco leggibile, prive del visto di regolarità e non annotate nei registri di facile consumo. Il complessivo ammanco contestato ammontava a 682,92 euro, a fronte di voci di spesa di minima entità.
L’agente contabile eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la nomina fosse avvenuta ad opera di un organo diverso da quello competente, e chiedeva in subordine il discarico totale o parziale, invocando l’assenza di un regolamento dedicato al fondo economale e la buona fede in un contesto di emergenza pandemica.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione preliminare. L’agente contabile raccorda la propria posizione al dato formale della nomina, ma ciò che rileva è l’effettivo maneggio del denaro pubblico, da cui discende la figura dell’agente contabile di fatto: il conto è stato sottoscritto nella qualità di economo, attestandone la paternità. Quanto alla costituzione del fondo, la Corte riconosce una irregolarità genetica rispetto alla previsione regolamentare che attribuisce il relativo potere a un organo diverso, ma la ritiene non intestabile all’agente, quanto all’amministrazione di appartenenza.
Sul piano delle singole voci, la Corte muove dalla previsione regolamentare che ammette le spese il cui pagamento in contanti si renda necessario o urgente. Si tratta di una clausola residuale, di portata limitata a fattispecie pressoché straordinarie, da leggere in termini rigorosi e in rapporto alla stretta inerenza della spesa all’attività istituzionale. Non tutte le spese, dunque, trovano copertura nella generica destinazione all’ufficio.
Su questa base la Corte distingue. I telegrammi di cordoglio non sono coperti: la spesa, seppur socialmente utile, non è indispensabile per l’università, con il solo limite delle comunicazioni riferite a soggetti istituzionali o a dipendenti dell’ente. Per converso, sono discaricabili le spese di consumo e per manuali giuridici, quelle per mascherine e disinfettanti, giustificate dall’emergenza pandemica, e la voce per il lavaggio delle toghe, riferibile a ragioni di igiene e decoro della funzione. Analoga sorte per le spese documentate con scontrino poco leggibile, la cui difettosità è dovuta all’usura del tempo e non è ostativa al discarico in un approccio sostanzialistico.
Restano invece addebitabili, perché non urgenti né necessarie, le spese per acqua, tovaglie e bicchieri in occasione di convegni programmati, l’acquisto di un tubo per annaffiare aiuole e di un gruppo elettrico, per quest’ultimo difettando anche l’annotazione nel registro. Sull’elemento soggettivo, la Corte esclude l’applicabilità del regime limitativo richiamato dall’agente, in quanto riferibile a condotte successive alla sua entrata in vigore, mentre la gestione è maturata in periodo antecedente. Confermata l’irregolarità del conto, l’addebito è contenuto entro limiti minimi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.