Fondo economale universitario, spese di cordoglio non necessarie e addebito all’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 131 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, la legittimazione passiva dell’agente contabile discende dall’effettivo maneggio di denaro pubblico, ai sensi dell’art. 610 R.D. 827/1934, e non dal dato formale della nomina: l’agente contabile “di fatto” è tenuto alla resa del conto anche quando l’atto di nomina provenga da organo diverso da quello regolamentare. L’irregolarità genetica della costituzione del fondo economale, in violazione dell’art. 27, punto 2, del Regolamento d’Ateneo, non è intestabile all’agente ma all’Amministrazione di appartenenza. Le spese sostenute in via residuale ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Regolamento sono discaricabili solo se caratterizzate da effettiva necessità e urgenza, da leggersi in termini rigorosi e in relazione alla missione istituzionale dell’ente; non integrano tale requisito le spese per telegrammi e omaggi di cordoglio. La responsabilità contabile richiede il danno e l’elemento soggettivo della colpa grave, non applicandosi il limite dell’art. 21 d.l. n. 76/2020 a gestioni anteriori.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un dipartimento universitario per l’esercizio 2019, resa dal soggetto che rivestiva la funzione di economo. Il conto giudiziale, sottoscritto dall’agente, era stato vistato dal responsabile del servizio finanziario e corredato del provvedimento di parifica, ma è risultato incompleto sul piano documentale.

La relazione istruttoria ha evidenziato, da un lato, l’irregolare costituzione del fondo — disposta con provvedimento del Direttore di Dipartimento e non del Consiglio di Amministrazione — e, dall’altro, una serie di spese ritenute non ammissibili, non giustificate o in violazione del principio di competenza finanziaria e dell’obbligo di documentazione mediante fattura per gli importi superiori a euro 100,00. L’agente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la regolarità delle spese, chiedendo in via subordinata il discarico o una pronuncia di irregolarità senza addebito.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il collegio osserva che l’agente raccorda la propria posizione al dato formale della nomina e alla tempistica della comunicazione ex art. 138 c.g.c., ma ciò che rileva è l’effettivo maneggio di denaro pubblico, da cui discende la figura dell’agente contabile di fatto. Il conto, del resto, è stato sottoscritto dall’interessato nella qualità di economo, attestandone la paternità.

Sul piano della costituzione del fondo, la Corte riconosce l’irregolarità genetica rispetto all’art. 27, punto 2, del Regolamento d’Ateneo, che attribuisce al Consiglio di Amministrazione il potere di determinarne l’entità. Tale vizio, tuttavia, non è imputabile all’agente, bensì all’Amministrazione di appartenenza.

Quanto alle spese, il collegio interpreta la clausola residuale dell’art. 27, comma 3, del Regolamento — “altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente” — come previsione di portata limitata a fattispecie pressoché straordinarie, da giustificare ampiamente e da verificare in concreto. Vengono pertanto ritenute inerenti all’attività istituzionale, e dunque discaricabili, le spese per toner e antivirus, per il lavaggio delle toghe, per manuali, targhe e materiale di consumo, nonché le spese documentate con scontrino anziché con fattura, trattandosi di irregolarità formale priva di ammanco di cassa.

Di segno opposto la valutazione delle spese per telegrammi di cordoglio e per l’omaggio floreale: la Corte esclude che integrano i requisiti di necessità e urgenza, poiché non risultano indispensabili alla vita e alla missione istituzionale dell’ente. La circolare del Direttore generale del 27 settembre 2023, che ha vietato per il futuro tali spese, non è letta come conferma della legittimità della prassi pregressa. Analogamente è giudicata non necessaria la spesa di accoglienza di un professore straniero, qualificata come spesa di rappresentanza e non sostenibile con fondi economali.

Infine, sull’elemento soggettivo, la Corte richiama l’art. 194 R.D. 827/1924 e rileva che il richiamo all’art. 21 d.l. n. 76/2020 non trova applicazione, riguardando condotte successive alla sua entrata in vigore, mentre la gestione è in gran parte antecedente. Confermata l’irregolarità del conto, l’agente è condannato al pagamento di euro 300,70 in favore dell’Università, oltre alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *