Controllo sulle spese elettorali comunali: limiti e obbligo di rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 66 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento. L’obbligo di rendicontazione è presidiato dalla sanzione prevista dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012 in caso di mancato deposito. Il controllo investe anche l’attivo del rendiconto, poiché la ratio legis consiste nel rendere trasparente la gestione contabile delle competizioni elettorali mediante l’individuazione della copertura delle spese. Le irregolarità prive di gravità offensiva non integrano le violazioni sanzionabili dall’art. 15 della legge n. 515/1993.

Il Fatto

Il Collegio di controllo per le spese elettorali, costituito presso la Sezione di controllo per la Regione Siciliana, ha esaminato i rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023 nel Comune di Modica, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale.

Alla competizione hanno preso parte dodici liste. Il Consiglio comunale si è insediato l’8 luglio 2023 e il termine per il deposito dei rendiconti scadeva il 22 agosto 2023, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993. Il Collegio, con precedente deliberazione, ha prorogato di tre mesi il termine del controllo, in ragione del ritardo con cui il Comune ha trasmesso gli elenchi delle formazioni politiche partecipanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il fondamento del controllo muovendo dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha esteso alle elezioni amministrative il modello della legge n. 515/1993. L’impianto originario presupponeva l’erogazione di finanziamenti pubblici; la loro abolizione, ad opera del D.L. n. 149/2013, non ha però fatto venir meno l’attualità delle verifiche, poiché residua la finalità di garantire la trasparenza della gestione contabile delle campagne in un regime di prevalenza degli apporti privati.

Sul piano istruttorio, il Collegio ha qualificato come ordinatorio il termine di deposito ricavabile dall’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, verificando caso per caso se ricorresse la violazione dell’obbligo sanzionato ovvero un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche. Nel caso in esame nessuna lista ha omesso il deposito.

Il Collegio affronta poi l’ambito oggettivo dello scrutinio. Benché l’art. 12 della legge n. 515/1993 non richiami espressamente le fonti di finanziamento, il controllo si estende all’attivo del rendiconto: lo impone il tenore della norma, che richiede un consuntivo relativo alle spese e alle relative fonti di finanziamento; lo conferma la sanzione prevista in caso di mancata indicazione delle fonti; lo esige la ratio di trasparenza, soddisfatta mediante l’individuazione della copertura delle spese.

Quanto alle spese, il Collegio verifica la riconducibilità alle tipologie dell’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, la riferibilità cronologica alla campagna elettorale e l’esistenza di finanziamenti a copertura. Nell’autofinanziamento mediante fondi propri, la dichiarazione dei rendicontanti è ritenuta idonea a provare la copertura fino al corrispondente ammontare, secondo l’insegnamento della Cassazione n. 1352 del 18 febbraio 1999. Non sono emerse violazioni del tetto per la dichiarazione congiunta di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981, né dell’art. 10 del D.L. n. 149/2013, né dell’art. 7 della legge n. 195/1974.

Nel merito, le irregolarità riscontrate, prive di gravità offensiva, non sono risultate suscettibili né di segnalazioni ad altri organi né dell’applicazione delle sanzioni dell’art. 15 della legge n. 515/1993. Il Collegio auspica un aggiornamento normativo che rafforzi gli strumenti istruttori, anche mediante canali di circolazione informativa con la Commissione di garanzia dei rendiconti dei partiti politici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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