Controllo sui rendiconti delle spese elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 62 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge dei rendiconti relativi alle campagne per il rinnovo degli organi comunali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Lo scrutinio non si limita alle spese, ma si estende alle fonti di finanziamento, perché il consuntivo deve dare conto della copertura degli esborsi e il venir meno dei contributi pubblici non fa cadere la ratio di trasparenza della gestione contabile. Sono inammissibili le spese esposte in misura forfettaria quando risultano mai effettivamente sostenute. Le irregolarità prive di gravità offensiva non giustificano segnalazioni ad altri organi né l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Il Fatto

Il Collegio è stato costituito per verificare i rendiconti delle spese elettorali e delle correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023 nel Comune di Catania, per il rinnovo delle cariche di sindaco e di consigliere comunale. Alla competizione hanno preso parte diciannove liste.

Il Consiglio comunale si è insediato l’11 agosto 2023. Il termine per la presentazione dei rendiconti scadeva il 25 settembre 2023. La quasi totalità delle liste ha depositato la rendicontazione oltre il termine di legge; molte hanno reso la c.d. dichiarazione negativa, attestando l’insussistenza di contributi e spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, che estende alle elezioni amministrative il modello della legge n. 515/1993. La tecnica del rinvio sottende una duplice finalità: garantire il corretto utilizzo delle risorse e assicurare la trasparenza della gestione contabile delle competizioni. L’abolizione del finanziamento pubblico diretto non priva il controllo di attualità, perché la ratio di trasparenza assume rilievo maggiore in un regime di prevalenza degli apporti privati.

Quanto al termine per il deposito, il Collegio lo qualifica come ordinatorio, verificando caso per caso se ricorra la violazione dell’obbligo di legge, sanzionabile, ovvero un mero ritardo, sanabile fino alla conclusione delle verifiche. Nel caso di specie non è stata accertata alcuna omissione sanzionabile.

Sul perimetro dello scrutinio, i giudici contabili osservano che l’art. 12 della legge n. 515/1993 non richiama espressamente le fonti di finanziamento, ma l’art. 15, comma 15, sanziona la loro mancata indicazione. Il Collegio ne deduce che l’ambito del controllo include l’attivo del rendiconto, essendo la trasparenza soddisfatta proprio dall’individuazione della copertura delle spese.

Nel merito, le spese sono state verificate nella loro riconducibilità alle tipologie dell’art. 11 della legge n. 515/1993, nella riferibilità cronologica alla campagna e nella sussistenza di adeguati finanziamenti. È emersa la preponderanza delle dichiarazioni negative; nei casi di autofinanziamento la dichiarazione di aver attinto al bilancio del partito è stata ritenuta idonea a provare la copertura. Non sono state rilevate violazioni dei tetti alle erogazioni liberali né dell’art. 7 della legge n. 195/1974.

Unico profilo di irregolarità: una lista ha esposto una spesa forfettaria che ha poi dichiarato di non aver mai effettivamente sostenuto, esponendola solo per ottemperare all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993. Il Collegio la dichiara inammissibile. Su un rendiconto, in conclusione, si registrano difformità formali, prive di gravità offensiva, tali da non giustificare segnalazioni né sanzioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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