Accredito figurativo maternità al coniuge superstite anche se domanda post mortem (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 170 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001 subordina l’accredito della contribuzione figurativa per congedo di maternità fuori dal rapporto di lavoro a due soli requisiti: l’iscrizione alla gestione previdenziale alla data del 27 aprile 2001 e la titolarità di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto. La norma, come chiarita dall’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007, non prescrive che la domanda sia presentata durante il servizio: l’accredito può essere richiesto anche dopo la cessazione dal servizio e, in caso di decesso della lavoratrice, dagli eredi, ai fini della riliquidazione della pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità è acquisita iure proprio dal superstite, ma i requisiti contributivi si riferiscono al dante causa, sicché il beneficio contributivo si trasferisce in via di perfezionamento traslato. Quanto ai ratei arretrati, la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 segue il regime ordinario dell’art. 2938 cod. civ. e non è rilevabile d’ufficio, diversamente dai crediti contributivi.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di pensione di reversibilità dal 1° agosto 2008, nella qualità di coniuge superstite. Nel febbraio 2024 ha presentato istanza per ottenere l’integrazione al minimo della prestazione. L’I.N.P.S., in risposta, ha comunicato l’impossibilità dell’accoglimento per mancata previsione normativa, rilevando che l’anzianità contributiva della dante causa era formata esclusivamente da contribuzione versata dal 1996 fino alla data del decesso, con calcolo della pensione diretta virtuale secondo il sistema integralmente contributivo.

Il ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 25, punto 2, del d.lgs. n. 151/2001, l’accredito della contribuzione figurativa per maternità avvenuta fuori dal rapporto di lavoro, per la figlia della dante causa nata nel 1993, e ha diffidato l’Ente ad adempiere. L’I.N.P.S. si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato, per il mancato possesso del requisito della costanza di servizio al momento della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ricostruisce la cornice normativa e osserva che la fattispecie è disciplinata dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, che considera utili ai fini pensionistici i periodi di congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto. La norma richiede dunque l’iscrizione alla gestione previdenziale e il possesso della predetta contribuzione.

Sul primo requisito è intervenuto il legislatore con l’art. 2, comma 504, della legge n. 244/2007, che ha chiarito come le disposizioni degli artt. 25 e 35 del d.lgs. n. 151/2001 si applichino agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, facendo salvi i trattamenti più favorevoli già liquidati. Rimane controversa la possibilità di accedere al beneficio quando la domanda è presentata dall’erede dopo la cessazione dal servizio.

Il Giudice aderisce all’orientamento espresso dalla Sezione terza centrale d’appello n. 239/2022, secondo cui non esiste un’indicazione prescrittiva di una cogente modalità temporale per far valere il diritto alla maternità fuori dal rapporto di lavoro. È la stessa norma di interpretazione autentica a prevedere soltanto il requisito dell’iscrizione alla data del 27 aprile 2001, senza considerare la data della domanda. La facoltà di accredito può quindi essere esercitata dagli iscritti, cioè non pensionati a quella data, che possano far valere cinque anni di contribuzione, anche se pensionati successivamente, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Il Collegio richiama Cass. n. 23037/2010, Corte dei conti Sez. I n. 322/2020 e Sez. d’app. Siciliana n. 233/2007.

Nel caso di specie, la dante causa era in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2001 e aveva maturato, al momento del decesso, un’anzianità di sei anni e quattro mesi. Sussistono dunque i presupposti per l’accredito figurativo del periodo di congedo di maternità per la figlia nata nel 1993, fuori dal rapporto di lavoro. Il Giudice richiama altresì Cass. ord. n. 27019 del 2018, secondo cui la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione del dante causa, configurandosi come perfezionamento traslato.

Quanto agli arretrati, il Giudice rileva che l’I.N.P.S. non ha presentato eccezione di prescrizione dei ratei ultra-quinquennali. La rilevabilità d’ufficio della prescrizione, affermata da Cass. ord. n. 31345 del 2018, opera limitatamente ai crediti contributivi ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Per i crediti derivanti da prestazioni previdenziali, la prescrizione ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 segue il regime ordinario dell’art. 2938 cod. civ., con necessità dell’eccezione di parte. Il diritto agli arretrati è quindi riconosciuto dal 1° agosto 2008. Il trattamento va calcolato secondo il sistema misto, venendo meno l’ostacolo frapposto dall’Ente all’integrazione al minimo ex art. 6, comma 1, lett. a), del d.l. n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983, ma il ricorrente dovrà ripresentare domanda per la valutazione del requisito reddituale. Le spese sono compensate per il contrasto giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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