Spese elettorali comunali esclusione fatture non intestate alla lista ricalcolo forfait (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 16 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo di legittimità sui consuntivi delle spese elettorali delle formazioni politiche che hanno partecipato a consultazioni comunali in Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la dimostrazione della spesa richiede che la documentazione giustificativa sia riferibile alla lista e non a una persona fisica. La documentazione intestata a persona fisica, priva di collegamento formale con la formazione politica, non assolve all’onere probatorio imposto dall’art. 12 della L. n. 515/1993 e comporta l’esclusione della voce dal conto. Conseguentemente, le spese calcolate a forfait ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L. n. 515/1993 devono essere ricalcolate, poiché la percentuale del 30 per cento va commisurata alle sole spese ammissibili e documentate di cui al comma 1. Il superamento del termine di deposito integra mero ritardo, non omissione sanzionabile, in assenza di un previo atto di contestazione.
Il Fatto
Tredici formazioni politiche hanno partecipato alla campagna elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale in un Comune dell’Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale della Corte dei conti ha esaminato i consuntivi presentati, verificando il rispetto del termine, del limite massimo di spesa, la conformità delle voci alle tipologie di legge e l’indicazione delle fonti di finanziamento.
Il limite massimo di spesa ammissibile è stato quantificato in euro 28.335,00 per lista, in ragione del numero degli aventi diritto al voto. Tutte le liste hanno adempiuto all’obbligo di presentazione, depositando i rendiconti nei termini. Tre liste non hanno effettuato spese né ricevuto finanziamenti. Nei confronti di alcune formazioni il Collegio ha formulato rilievi istruttori in ordine alla documentazione giustificativa allegata ai rendiconti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro applicabile. L’art. 13 della L. n. 96/2012 ha esteso ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli obblighi di rendicontazione delle spese elettorali, riservando però il controllo della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, secondo la modifica introdotta dall’art. 33, c. 3, del D.L. n. 91/2014. Viene così confermata la separazione fra il controllo sui rendiconti delle formazioni politiche, affidato al Collegio presso la Sezione regionale, e quello sui rendiconti dei singoli candidati, demandato al Collegio regionale di garanzia elettorale.
Sul termine di deposito il Collegio segue l’indirizzo della Sezione delle Autonomie, secondo cui il consuntivo presentato oltre i termini per mero ritardo non è sanzionabile, in difetto di un formale atto di contestazione. Sull’individuazione del soggetto tenuto alla presentazione, in assenza di regole certe sulla nomina di un rappresentante, viene ritenuta valida la sottoscrizione di qualunque soggetto che dichiari un legame funzionale con la lista.
Il passaggio centrale riguarda le spese calcolate a forfait. L’art. 11, c. 2, della L. n. 515/1993 prevede che le spese per le sedi elettorali, di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, siano calcolate in misura forfettaria nella percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare delle spese ammissibili e documentate. Il Collegio esonera dall’onere della prova le spese generali fino a concorrenza di tale importo, commisurandolo però alle sole spese analiticamente documentate di cui al comma 1. Ne deriva che, escluse talune voci, il forfait va corrispondentemente rideterminato.
Su questa base il Collegio espunge dai conti le spese non correttamente documentate, perché riferibili a documentazione intestata a persona fisica e non alla lista. L’esclusione opera nei confronti di alcune formazioni, con importi che il Collegio indica analiticamente e con il contestuale ricalcolo della quota a forfait. Per una lista l’espunzione riguarda la totalità delle spese rendicontate. Il Collegio ribadisce che l’individuazione di spese irregolari, per tipologia, per difetto di documentazione o per estraneità al periodo di campagna elettorale, ne comporta l’espunzione dal conto ai fini del rispetto dei limiti e della regolarità dell’impiego delle risorse.
Quanto al periodo di riferimento, in difetto di un rinvio alla definizione dell’art. 12, c. 1-bis, della L. n. 515/1993, il Collegio individua l’arco temporale fra il decreto prefettizio di convocazione dei comizi e il giorno precedente il silenzio elettorale, salvo il periodo di ballottaggio. Restano ammesse singole spese esterne al periodo, se inequivocabilmente riferibili alla consultazione. Poiché i controlli non hanno fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non approfondisce le questioni relative al procedimento sanzionatorio. Il referto viene quindi approvato e trasmesso al Presidente del Consiglio comunale per la pubblicazione e la trasmissione ai delegati di lista.
Nota della Redazione
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