Aiuti PAC, colpa grave del percettore che confida nell’intermediario (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 178 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore di aiuti comunitari nel settore agricolo risponde a titolo di colpa grave per l’indebita percezione del contributo conseguente all’alterazione dei modelli di monticazione, quand’anche l’illecito sia materialmente posto in essere dall’intermediario incaricato della gestione del pascolo. Gli inadempimenti dell’ausiliario, comprese le sue condotte dolose, sono imputabili al beneficiario ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., che ha sottoscritto la domanda e si è assunto la responsabilità delle condizionalità dichiarate. La circostanza che il richiedente si sia affidato a un intermediario per la predisposizione della documentazione non esplica effetti scriminanti, né sotto il profilo dell’elemento oggettivo né sotto quello dell’elemento soggettivo dell’illecito contabile, in ragione del principio di autoresponsabilità nelle dichiarazioni rese. In assenza di prova dell’accordo criminoso con l’intermediario, deve escludersi il dolo, intenzionale ed eventuale; la condanna è pertanto parziaria, nella misura di un terzo ciascuno, non essendo ammessa la solidarietà in caso di condotta colposa.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una notitia damni trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti dalla Guardia di Finanza, che riferiva di un’indagine penale sui percettori di aiuti agricoli della Politica Agricola Comune, con riguardo alla conduzione per monticazione di terreni montani. L’indagine coinvolgeva una società agricola e i suoi soci, ai quali era contestata l’indebita percezione di un aiuto per l’annualità 2011, per un importo di poco superiore ai settemila euro.

Secondo l’accusa, la condotta illecita sarebbe consistita nell’indicazione, nella domanda unica di aiuto, di un pascolatore per conto terzi che aveva poi escluso di aver pascolato nell’alpe indicata. I convenuti si sono costituiti eccependo la prescrizione della pretesa e, nel merito, la propria buona fede, avendo confidato nell’operato dei soggetti della cui assistenza si erano avvalsi. È intervenuta in giudizio la Regione, nella qualità di Organismo Pagatore, a sostegno della domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Sulla prescrizione, la Sezione osserva che l’esistenza del danno è stata celata da una condotta dolosa, consistita nell’aver rappresentato un pascolamento in realtà non effettuato. Richiamando la giurisprudenza contabile, la Corte rileva che l’occultamento doloso può essere l’effetto della condotta di un soggetto diverso dal convenuto: l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 valorizza la conoscenza oggettiva del danno da parte dell’amministrazione e della Procura contabile, senza richiedere che l’occultamento sia posto in essere dal debitore.

La difesa sosteneva che la scoperta dovesse coincidere con la comunicazione della notizia di reato all’autorità giudiziaria. La Corte dissente: l’esistenza di un’indagine penale su fatti produttivi di danno erariale determina ex lege l’apposizione del segreto investigativo sugli atti di indagine (art. 329 cod. proc. pen.), che impedisce alla polizia giudiziaria di darne notizia all’amministrazione danneggiata e alla Procura contabile fino alla chiusura delle indagini. Si tratta di un impedimento oggettivo di natura giuridica, cessato solo con la trasmissione degli atti alla Procura contabile previo nulla-osta dell’autorità giudiziaria. L’azione risarcitoria risulta pertanto tempestiva.

Nel merito, la Sezione esclude la prova del dolo, intenzionale ed eventuale. Non è dimostrato alcun accordo criminoso tra i convenuti e il terzo intermediario; né emergono elementi dai quali desumere la previsione e l’accettazione dell’evento illecito. La condotta dell’intermediario poteva essere finalizzata a dare dimostrazione ai committenti dell’avvenuto adempimento della propria obbligazione.

Resta invece integrata la colpa grave. Gli aiuti PAC, pur finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, sono condizionati all’assolvimento di impegni di interesse pubblico. Il richiedente che si affida a un intermediario non è esonerato dall’obbligo di controllo: la domanda è sottoscritta personalmente dal beneficiario, che se ne assume la totale responsabilità. L’assoluto disinteresse verso la verifica delle condizionalità dichiarate rileva sia sul piano causale sia su quello psicologico. Il procedimento si fonda sulle autocertificazioni e sul principio di autoresponsabilità, che accresce le responsabilità istruttorie del privato.

Quanto alle posizioni soggettive, sull’amministratore incombevano direttamente gli obblighi di verifica non assolti; il socio si è attivamente ingerito firmando la domanda. Per il principio di immedesimazione organica, la condotta di chi ha agito per la società si riverbera su quest’ultima. Non ricorrendo il dolo, la condanna è parziaria, in misura di un terzo ciascuno, senza solidarietà.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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